Ricorso avverso elezioni Consulta Provinciale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sardegna n. 97 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia, provocando la presa d’atto del giudice. Questi, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame. La declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse non esime il Collegio dal pronunciare sulle spese, che vanno poste a carico del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza virtuale, tanto più quando la rinuncia intervenga solo all’udienza di merito e dopo attività difensiva della controparte.
Il Fatto
I genitori di uno studente, esercenti la responsabilità genitoriale, hanno impugnato gli esiti della consultazione elettorale svoltasi il 26.10.2023 per la nomina dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale presso un Istituto d’istruzione superiore, per il biennio 2023-2025. Con la Circolare del 30.10.2023 il Dirigente scolastico aveva proclamato eletti i candidati delle liste n. 2 e n. 3, mentre il figlio dei ricorrenti era candidato nella lista n. 1.
Il ricorso lamentava l’illegittima ammissione delle liste concorrenti: la lista n. 2 per insufficienza delle sottoscrizioni, integrata tardivamente rispetto al termine di tre giorni, e la lista n. 3 per difetto di autentica delle firme. Si deducevano inoltre il mancato assolvimento delle pubblicazioni all’Albo Pretorio e la tardiva nomina della Commissione elettorale. L’amministrazione resistente eccepiva l’inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza e, nel merito, l’infondatezza. All’udienza dell’11 febbraio 2025 i ricorrenti dichiaravano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’inequivoca dichiarazione resa in udienza e definisce il giudizio con pronuncia di improcedibilità. Il percorso argomentativo muove dal principio di piena disponibilità dell’interesse a ricorrere: fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente può rinunciare alla pronuncia, e il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte o sindacarne la valutazione.
Il Tribunale richiama sul punto un orientamento consolidato, indicando Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816, Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031 e Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968.
La declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse non esime il Collegio dal pronunciare sulle spese. Queste seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dei ricorrenti, anche perché la dichiarazione è intervenuta solo all’udienza, fissata dopo istanza di prelievo, e dopo che la parte aveva depositato memorie illustrative cui l’amministrazione, già costituita, aveva dovuto replicare.
Ai fini dello scrutinio virtuale il Collegio rileva che le disposizioni procedimentali dell’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 invocate dai ricorrenti attengono alla procedura elettorale ordinaria, non applicabile al caso. La fattispecie è disciplinata dalla procedura semplificata degli artt. 21 e 22 della medesima Ordinanza, richiamata dall’art. 6 del d.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e dal provvedimento ministeriale prot. 3993 del 20 luglio 2023, non impugnato. Ne deriva una disciplina deformalizzata, che esclude l’applicazione delle regole procedurali ordinarie contestate. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile, con condanna alle spese liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.