Condono edilizio escluso negli ambiti di tutela integrale costieri (TAR Marche n. 980 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le opere abusive realizzate negli ambiti di tutela integrale individuati dal PPAR e recepiti nel PRG comunale adeguato non sono suscettibili di condono edilizio, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g), della L.R. Marche n. 23/2004. Le aree costiere comprese nella fascia tra la linea di battigia e le prime infrastrutture non costituiscono mai aree urbanizzate e restano perciò assoggettate a tutela integrale, senza che rilevi la destinazione urbanistica di zona. Il provvedimento di diniego plurimotivato, sorretto da ragioni autonome e sufficienti, si sottrae all’annullamento quando anche una sola delle motivazioni risulti legittima, restando assorbito l’esame dei vizi riferiti alle altre. La sanatoria già concessa per un manufatto diverso non estende i suoi effetti a una nuova e distinta costruzione, oggetto di autonoma istanza.
Il Fatto
Un comproprietario di un’area adibita a campeggio stagionale nel Comune di Senigallia, dopo aver ottenuto nel 1995 la concessione edilizia in sanatoria per un box-veranda, realizzava nel proprio lotto un bungalow per residenza estiva con struttura autoportante in legno su basamento in calcestruzzo.
Nel 2004 presentava domanda di condono edilizio ai sensi della disciplina del 2003. Il Comune negava la sanatoria con un provvedimento fondato su due ragioni: la ricadenza dell’opera in zona assoggettata a tutela integrale e la configurazione di una lottizzazione abusiva. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Marche, contestando la qualificazione dell’area come non urbanizzata e l’addebito di lottizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il diniego come provvedimento plurimotivato, sorretto da ragioni autonome: è sufficiente che una sola di esse regga l’atto perché il rigetto del ricorso sia giustificato, con assorbimento dei vizi riferiti alle altre. Richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. III, n. 4752 del 2023 e Consiglio di Stato, sez. VII, n. 2348 del 2023.
Esamina quindi la ragione ambientale. L’area del campeggio risultava classificata dal PRG adeguato al PPAR come “zona litoranea non urbanizzata” e assoggettata a tutela integrale. La variante del 2005 la qualificava come zona F8/a – parco litoraneo attrezzato, anch’essa sottoposta alla medesima tutela; la successiva variante del 2021, pur mutando la destinazione in zona per complessi turistici all’aria aperta, non innovava sulle tutele ambientali.
Il Tribunale chiarisce il rapporto tra le norme del PPAR. L’art. 27, comma 5, delle NTA vieta nuove edificazioni negli ambiti di tutela integrale, escludendo le aree urbanizzate; il comma 7 le definisce richiamando le zone omogenee e le zone F già prevalentemente urbanizzate, con espressa esclusione delle aree costiere di cui all’art. 32, comma 10, lettera a). Ne deriva che le aree costiere comprese tra la battigia e le prime infrastrutture non sono mai considerate urbanizzate e restano sempre soggette a tutela integrale.
Il diniego fondato sull’art. 2, lettera g), della L.R. n. 23/2004 è pertanto legittimo e sufficiente. Il Collegio aggiunge che la sanatoria del 1995 riguardava un manufatto diverso e che, dopo di essa, è sopravvenuta la disciplina di tutela applicata dal Comune: i procedimenti restano distinti e autonomi. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per i profili peculiari della vicenda.
Nota della Redazione
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