Trasferimento per incompatibilità ambientale e valore probatorio delle relazioni di servizio (C.G.A.R.S. n. 648 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le relazioni di servizio redatte dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela di falso ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., dei fatti attestati come avvenuti alla loro presenza, ma non si estendono alla veridicità delle dichiarazioni raccolte né ai giudizi valutativi espressi dal verbalizzante. La prova testimoniale diretta a prospettare una ricostruzione alternativa e incompatibile con quei fatti è inammissibile ai sensi dell’art. 63, comma 3, c.p.a.. Il trasferimento di un appartenente alla Polizia di Stato da un ufficio a un altro nell’ambito della stessa città, con mutamento di incarico, rientra nei poteri organizzativi dell’Amministrazione e comporta un’affievolimento dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. La revoca dell’assegnazione per incompatibilità ambientale, che non alteri il comune di servizio, costituisce misura proporzionata rispetto a una condotta omissiva che incrina il rapporto fiduciario con la gerarchia.
Il Fatto
L’appellante, ufficiale di polizia in servizio presso la D.I.A. di Trapani, nella serata dell’8 febbraio 2020 si trovava, insieme al coniuge, in una sala di intrattenimenti della stessa città, ove era in corso un controllo amministrativo della Questura. Secondo le relazioni di servizio, la stessa entrava nella stanza ove si svolgeva il controllo, collaborava con i gestori nel reperire la documentazione e assumeva un atteggiamento di difesa nei loro confronti.
Con provvedimento del 7 aprile 2020 l’Amministrazione le comunicava la revoca dell’assegnazione alla D.I.A., ravvisando un quadro di incompatibilità ambientale e omettendo la comunicazione di avvio del procedimento per necessità e urgenza. La ricorrente impugnava dinanzi al TAR Sicilia, che con sentenza n. 2133 del 23 giugno 2023 respingeva il ricorso e i motivi aggiunti sul ricorso gerarchico avverso il richiamo scritto. Proponeva quindi appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sulla comunicazione sindacale preventiva, rileva che agli atti di trasferimento si applica la norma speciale di cui all’art. 88, commi 4 e 5, legge n. 121 del 1981, di rango primario, prevalente sull’accordo recepito dal d.P.R. n. 164 del 2002. Poiché il trasferimento avveniva nell’ambito della stessa sede geografica, non trovavano applicazione le garanzie previste per i trasferimenti ad altre sedi.
Quanto all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, il C.G.A.R.S. richiama l’indirizzo del Cons. Stato, sez. II, n. 3599 del 2022 e del Cons. Stato, sez. IV, n. 3038 del 2003: i trasferimenti interni alla stessa città rientrano nei poteri organizzativi, con obbligo di comunicazione attenuato. Nella specie la condotta omissiva dell’appellante, che non aveva informato il superiore gerarchico, giustificava l’omessa comunicazione per necessità e urgenza.
Sul valore delle relazioni di servizio, la Corte richiama Cass. n. 15349 del 2025 e il consolidato orientamento secondo cui i verbali dei pubblici ufficiali fanno piena prova ex art. 2700 cod. civ. dei fatti avvenuti alla loro presenza, senza estendersi ai giudizi valutativi. Le due relazioni del 10 febbraio 2020, puntuali e conformi, fanno fede, e la mancata proposizione della querela di falso impedisce ogni contestazione. La prova testimoniale richiesta, tesa a una ricostruzione alternativa, è inammissibile.
La revoca dell’assegnazione, motivata dalla condotta omissiva, appare misura proporzionata: il mero cambiamento di incarico, senza alterare il comune di servizio, è privo di elementi penalizzanti per la professionalità. Infine, il Collegio ritiene neutri ai fini del decidere gli elementi sopravvenuti dedotti dall’appellante, e dispone la trasmissione della sentenza al Direttore nazionale della D.I.A. e al Comandante generale della Guardia di Finanza in relazione alle circostanze descritte nell’atto di appello.
Nota della Redazione
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