Scelte di piano insindacabili nel merito e sindacato sui vincoli conformativo (TAR Marche n. 325 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di amplissima discrezionalità e non sono condizionate dalle precedenti destinazioni edificatorie del piano, essendo priva di tutela la generica aspettativa alla non reformatio in peius. Esse non richiedono una motivazione puntuale che compari gli interessi pubblici con quelli dei privati. Il sindacato giurisdizionale di legittimità resta escluso, salvo che le scelte siano inficiate da errori di fatto, abnorme illogicità o contrastino con affidamenti qualificati. La modalità di esame delle osservazioni per insiemi omogenei non è di per sé illegittima, se il progettista risponde a ciascuna osservazione. Le censure prive di interesse ad agire sono inammissibili.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di due fabbricati e di un terreno siti nel Comune di Jesi, classificati dal P.R.G. previgente in Sottozona VA e Sottozona VO. Con la variante generale al P.R.G. la parte già in VA viene classificata in Sottozona S2, quella già in VO in Sottozona S1.1v, destinata a standard urbanistico e priva di capacità edificatoria.

Nell’iter di approvazione la ricorrente presenta osservazioni, chiedendo il ripristino dell’azzonamento VA, l’estensione di tale zona a tutta l’area e la concessione di un ulteriore fabbricato. Il Comune rigetta le osservazioni con delibera n. 56/2007. La società impugna quindi la delibera consiliare n. 227/2008 e gli atti connessi davanti al TAR Marche.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva in via preliminare l’incoerenza tra la parte iniziale del ricorso, volta all’annullamento, e le conclusioni, ove si chiede il risarcimento del danno. Rileva inoltre l’assenza di motivi rubricati, precisando che il gravame è stato proposto prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo e del conseguente dovere di specificità degli artt. 40 e s.s. c.p.a. Pur astrattamente configurabili eccezioni di ricevibilità, ammissibilità e sopravvenuta carenza di interesse, il Collegio ne prescinde per economia processuale, stante la manifesta infondatezza del ricorso.

Quanto alla valutazione delle osservazioni “per blocchi”, la censura è infondata: il progettista ha puntualmente risposto a ciascuna osservazione e la modalità di esame per insiemi omogenei è già stata ritenuta non illegittima da T.A.R. Marche n. 294 del 2015.

Sulla modalità di approvazione “a stralci”, la critica è inammissibile per difetto di interesse, poiché l’area della ricorrente non è riguardata dal parere provinciale. Parimenti inammissibile è la censura sulla mancata ripubblicazione del piano, non essendo dedotto come tale procedura abbia inciso sull’esame delle osservazioni, in coerenza con il carattere soggettivo della giurisdizione amministrativa.

Nel merito, la contestazione dell’azzonamento si risolve nel tentativo di sostituire la valutazione del pianificatore: il Comune ha ritenuto, in base alle caratteristiche del sito e alla funzione strategica di completamento degli spazi pubblici, l’insussistenza delle condizioni per l’edificabilità richiesta. Il vincolo, lungi dall’essere espropriativo, è solo conformativo. L’asserita identità tra i due immobili è sfornita di prova.

Sulla trasformazione da orto urbano a parco pubblico, la scelta nasce dalla necessità di completare il disegno della città pubblica. Il Collegio richiama il principio per cui le scelte di piano sono insindacabili nel merito (Cons. Stato Sez. IV n. 603 del 2022; Cons. Stato Sez. II n. 4040 del 2020; Cons. Stato Sez. IV n. 6525 del 2022) e non sono ravvisabili affidamenti qualificati, errori di fatto o abnormi illogicità. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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