Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Sardegna n. 98 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la dichiarazione del difensore del ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio deve prendere atto della rinuncia alla pretesa caducatoria e dichiarare l’improcedibilità, non potendo pronunciarsi su un interesse ormai venuto meno. La declaratoria di improcedibilità non presuppone l’accertamento della fondatezza delle censure, che restano assorbite. La compensazione delle spese può essere disposta per giusti motivi, valutata la tipologia della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente, Assistente Capo presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ha impugnato il decreto n. 1/2022 del 14.01.2022 con cui l’Amministrazione ha disposto la sospensione immediata dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, per l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale ex art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021, conv. con modificazioni dalla l. 76/2021. Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, in via principale la disapplicazione della norma per contrasto con il diritto dell’Unione Europea e, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, oltre alla condanna al risarcimento dei danni.
La pretesa è stata dapprima proposta innanzi al TAR Lazio, che con ordinanza n. 4964 del 22.04.2022 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Sardegna. Con atto di riassunzione ex art. 15, comma 4, il ricorrente ha riproposto le medesime censure. All’udienza pubblica del 20.11.2024 il difensore ha dichiarato la persistenza dell’interesse alla decisione nel merito; il Collegio ha rinviato la causa a un’udienza entro il 2025.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 il difensore del ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso nel merito. Il Collegio rileva che, a fronte di tale dichiarazione, non resta che prenderne atto.
Il percorso argomentativo è lineare. La sopravvenuta carenza di interesse incide sulla possibilità stessa di pronunciarsi nel merito: venuta meno la pretesa sostanziale, il giudizio non può concludersi con una decisione sulla fondatezza delle censure. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
La pronuncia non affronta nel merito le censure articolate dal ricorrente, che restano assorbite. Le doglianze sulla asserita disparità di trattamento, sulla possibilità di sostituire la vaccinazione con tamponi quotidiani, sulla mancata previsione di retribuzione o assegno alimentare durante la sospensione e sul contrasto con il Regolamento europeo n. 536/2014 non ricevono alcuna valutazione, essendo la decisione resa possibile solo in ragione della sopravvenuta caduta dell’interesse.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione, ravvisando giusti motivi nella tipologia della controversia. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa. Il dispositivo dà inoltre mandato alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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