Silenzio-inadempimento della P.A. e conversione del rito per la domanda risarcitoria (TAR Sardegna n. 99 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’obbligazione di provvedere già accertata in sede di ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. sull’istanza di riattivazione del procedimento e la condanna a provvedere entro i termini di legge, ferma restando la discrezionalità dell’amministrazione nel merito della richiesta. Ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, salvo il caso dell’art. 31, comma 3, c.p.a., i cui presupposti non ricorrono quando il potere da esercitare sia discrezionale. L’art. 117, comma 6, cod. proc. amm. impone, quando la domanda risarcitoria sia proposta congiuntamente all’azione avverso il silenzio, di definire la seconda con il rito camerale e di trattare la prima con il rito ordinario, disponendosi la conversione del rito e la rimessione sul ruolo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato nel 2010 un’istanza al SUAP del Comune per la realizzazione di un alloggio rurale e fabbricati agricoli. Il diniego opposto dall’amministrazione nel 2011 veniva annullato in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con Decreto del 2014, per carenza di istruttoria e di motivazione.
Nonostante la notifica del Decreto, il Comune non riesercitava il potere. Il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza, con sentenza n. 7319/2024 ordinava di pronunciarsi nuovamente all’esito di una compiuta istruttoria. Notificata la pronuncia, il ricorrente inoltrava istanza di avvio del procedimento, rimasta senza esito. Ha quindi agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio, la condanna a provvedere e il risarcimento del danno da ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce della cornice fattuale consolidatasi con le statuizioni richiamate, non assumono rilievo le produzioni documentali riferite a tratti procedimentali antecedenti alla pronuncia di ottemperanza. L’unica presa di posizione dell’amministrazione è una nota interlocutoria con cui il responsabile del servizio si limita a richiedere la trasmissione degli atti della pratica SUAP, senza disporre formalmente il riavvio dell’istruttoria.
Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità del contegno omissivo. Il Comune è tenuto ad avviare il procedimento entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza e a concluderlo con provvedimento espresso entro ulteriori 60 giorni dall’avvio, con avvertimento che, in caso di ulteriore inerzia, si procederà alla nomina di un Commissario ad acta a semplice richiesta di parte.
La natura discrezionale del potere sollecitato esclude che il giudice possa pronunciarsi sulla fondatezza dell’istanza, essendo la valutazione rimessa all’amministrazione. Il Collegio richiama l’art. 34, comma 2, c.p.a., che vieta di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, e l’art. 31, comma 3, c.p.a., i cui presupposti non ricorrono in ragione della natura del potere.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio osserva il divieto dell’art. 117, comma 6, cod. proc. amm.: quando l’azione risarcitoria è proposta congiuntamente a quella avverso il silenzio, il giudice definisce con rito camerale la seconda e tratta la prima con rito ordinario. Il rito speciale sul silenzio inadempimento è tendenzialmente incompatibile con controversie di oggetto diverso, quale l’accertamento del diritto al risarcimento, da trattare con il rito ordinario, come affermato da Consiglio di Stato sez. III, 10/11/2017, n. 5188.
Il ricorso è quindi accolto quanto all’accertamento del silenzio e all’obbligo di provvedere, con conversione del rito da camerale a ordinario e rimessione della causa sul ruolo. I profili peculiari della vicenda inducono il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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