Permessi premio non necessari ma gradualità valutabile per l’affidamento in prova (Cass. pen. Sez. I n. 36840 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza non è vincolato dai giudizi di idoneità espressi dagli organi deputati all’osservazione, ma è tenuto a valutarne le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita dell’interessato secondo le istanze rieducative e i profili di pericolosità. La mancata fruizione dei permessi premio non costituisce requisito di legge per l’accesso all’affidamento in prova, ma può essere legittimamente valorizzata, specie se l’esperienza extramuraria si è risolta in una ricaduta nel reato, nell’ottica della progressività e della gradualità dei benefici penitenziari. Il tribunale può dunque ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione anche in presenza di elementi positivi nel comportamento del detenuto.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta di affidamento in prova proposta da un condannato in esecuzione per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Il giudice ha ritenuto il condannato non ancora meritevole del beneficio, rilevando che non aveva fruito di permessi premio e che aveva delinquito durante l’esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n. 199/2010.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Ha contestato che i permessi premio fossero stati elevati a presupposto dell’accesso alla misura alternativa. Ha inoltre richiamato i pareri favorevoli degli organi del trattamento, il positivo percorso intramurario, l’adeguata revisione critica e la fruizione, in due occasioni, della liberazione anticipata.
La Motivazione della Corte
La prima sezione penale ha dichiarato il ricorso infondato. Il punto di partenza è il rapporto tra giudice e organi dell’osservazione. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, in tema di misure alternative, il giudice non è vincolato dai giudizi di idoneità espressi nelle relazioni, ma deve parametrarne la rilevanza alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu).
Su questa base il Collegio ha verificato la tenuta della decisione impugnata. Il Tribunale di sorveglianza aveva vagliato le relazioni dell’U.E.P.E. e del G.O.T. e aveva ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione, in mancanza di una sperimentazione all’esterno. Aveva valorizzato il pregresso diniego dei permessi premio e la ricaduta nel reato in costanza della pena domiciliare, con condotte in materia di stupefacenti per le quali è in esecuzione la pena.
La Corte ritiene legittima questa valutazione. La previa sperimentazione dei permessi premio non è requisito previsto dalla legge, ma è stata correttamente considerata alla luce del fallimento, in epoca relativamente recente, di altra esperienza extramuraria. Il criterio della progressività e della gradualità dei benefici è stato richiamato dalla stessa relazione degli organi del trattamento del 15 aprile 2026, secondo cui l’ammissione diretta alla misura alternativa sarebbe risultata priva di gradualità.
Il Collegio richiama quindi l’orientamento secondo cui il tribunale di sorveglianza, anche in presenza di elementi positivi, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali per verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025; Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo). Il criterio della gradualità non è regola assoluta e codificata, ma risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, Foti; conformi Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari e Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara). La decisione è pertanto immune da vizi logico-giuridici.
Nota della Redazione
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