Deposito telematico del ricorso cautelare: la PEC è inammissibile (Cass. pen. Sez. VI n. 35354 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., va depositato con le forme dell’art. 582, comma 3, cod. proc. pen., mediante le modalità telematiche previste dall’art. 111-bis cod. proc. pen., e dunque attraverso il portale dei servizi telematici. Il deposito effettuato a mezzo PEC è inammissibile. La trasmissione non telematica è consentita solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, certificato dal DGSIA oppure accertato e attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario e comunicato agli interessati. Esaurita la disciplina transitoria, dal 10 aprile 2026 la possibilità del deposito mediante PEC non è più prevista per gli atti di impugnazione in materia cautelare.
Il Fatto
Il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato, in sede di riesame, l’ordinanza cautelare applicativa degli arresti domiciliari per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
Con il primo motivo si deduce la violazione della causa di non punibilità degli atti arbitrari del pubblico ufficiale e il vizio di motivazione sul punto. Con il secondo motivo si contestano le esigenze cautelari e la scelta della misura, per mancata indicazione dei reati della stessa specie e per omessa valutazione di misure meno gravose. Il ricorso è trasmesso a mezzo PEC, non depositato tramite il portale dei servizi telematici.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per una ragione esclusivamente processuale, che assorbe ogni altra censura: l’atto è stato trasmesso a mezzo posta elettronica certificata anziché depositato con le modalità telematiche. Il percorso argomentativo muove dall’art. 311 cod. proc. pen., che richiama il comma 3 dell’art. 582 cod. proc. pen., il quale prescrive il deposito con le modalità dell’art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Il Collegio ricostruisce la disciplina transitoria dettata dal d.lgs. n. 150/2022. L’art. 87, comma 5, ha posticipato l’applicazione dell’art. 111-bis al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento. L’art. 87-bis, comma 1, ha invece consentito, sino a quel termine, il deposito con valore legale mediante invio da indirizzo PEC inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici.
Su questo impianto interviene l’art. 3, comma 3-ter, d.m. n. 217/2023, come modificato dal d.m. n. 206/2025, che ha ammesso il deposito non telematico, e dunque anche via PEC, negli uffici giudiziari penali indicati, per i procedimenti cautelari, ma solo sino al 31 marzo 2026.
La Corte richiama quindi il proprio precedente Sez. VI n. 23044 del 9 giugno 2026, cui intende dare continuità, e ne trae la conseguenza decisiva: nel caso concreto trova applicazione la disciplina ordinaria degli artt. 111-bis, 175-bis, 311 e 582 cod. proc. pen., poiché a far data dal 10 aprile 2026 non è più previsto il deposito dell’atto di impugnazione cautelare mediante PEC, se non in ipotesi di malfunzionamento del portale debitamente certificato oppure accertato e attestato.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.