La carta docente oggetto di giudicato va eseguita con commissario ad acta (TAR Toscana n. 1989 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente alla carta docente e condanna l’Amministrazione alla sua attribuzione costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza, che va accolto quando non risulti provata la materiale esecuzione del comando. La circostanza che la sentenza sia stata eseguita solo per le spese di giudizio non integra adempimento dell’obbligo principale. L’attribuzione delle somme dovute non incontra ostacoli normativi una volta che il titolo esecutivo sia stato notificato all’organo competente alla liquidazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dalla normativa di settore. Accertata l’incompiuta esecuzione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione al giudicato e assegna un termine all’Amministrazione, con contestuale nomina del commissario ad acta per il caso di inerzia.
Il Fatto
Con sentenza n. 498/2024 del 19 giugno 2024 la Sezione lavoro del Tribunale di Livorno aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente, nell’importo annuo di euro 500,00 per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre a rivalutazione e interessi. Il Tribunale aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della docente la carta, nel rispetto dei vincoli di legge, e alla rifusione delle spese, attribuite al procuratore antistatario.
Secondo la ricorrente, l’Amministrazione aveva eseguito il titolo solo per la parte relativa alle spese di giudizio, lasciando del tutto inadempiuto l’obbligo principale. Il titolo era stato notificato in forma esecutiva e la sentenza era passata in giudicato, come attestato dalle certificazioni di cancelleria prodotte. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato e, se necessario, la nomina del commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con comparsa di forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato il ricorso come fondato, muovendo dalla constatazione del contenuto del giudicato. La sentenza del Tribunale di Livorno non si esauriva nella condanna alle spese, ma imponeva al Ministero un’obbligo di fare consistente nel riconoscere alla docente la carta docente, con le modalità e gli accessori previsti nel provvedimento ottemperando.
La verifica dell’esecuzione si è concentrata sul dato materiale. Il TAR ha rilevato che, al di là dell’attività provvedimentale relativa alle spese giudiziali, non era stata dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. L’esecuzione parziale del titolo non vale, dunque, a soddisfare il comando giudiziale nella sua interezza.
Il Collegio ha poi escluso qualsiasi impedimento di natura normativa. Ha osservato che il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente alla liquidazione e che era ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, terzo comma, del d.l. n. 269/2003. Caduto ogni ostacolo, l’obbligo di esecuzione resta integro.
Poiché l’attività di esecuzione non era conclusa, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato. Ha assegnato all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere. Ha quindi nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto), affinché, decorso inutilmente tale termine, provveda nel successivo termine di 60 giorni, se del caso valendosi del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996. Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e attribuite al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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