Carta docente e ottemperanza: esclusa penalità di mora per mole di contenzioso (TAR Lombardia n. 4652 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che ha riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione e assegna un termine per l’adempimento, nominando fin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando la misura risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto. Tali ragioni sussistono in presenza della già disposta nomina del commissario e dell’eccezionale mole di contenzioso seriale sul rilascio della carta docente, che ha determinato il ritardo. Ne segue la condanna dell’amministrazione alle spese, liquidate in misura ridotta in ragione del carattere seriale della controversia.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno agito davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in loro favore la carta elettronica del docente per l’importo di 500,00 euro annui per sette anni scolastici, con un totale di 3.500,00 euro per ciascuna.
La sentenza era stata notificata al Ministero il 10 dicembre 2024 e su di essa si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria. Le ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e chiesto l’esecuzione del titolo, oltre alla condanna al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso: dopo la notifica della sentenza è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Nel merito ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e che l’amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto.
Il ricorso per ottemperanza è stato quindi accolto. Il TAR ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero e gli ha assegnato un termine di 90 giorni dalla notifica per l’accredito degli importi, detratto quanto eventualmente corrisposto nelle more per il medesimo titolo.
Per il caso di perdurante inerzia è stato nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con istanza dopo la scadenza del termine e provvederà entro i successivi 60 giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali del funzionario, già preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché nulla è dovuto a titolo di compenso.
È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La disposizione esclude le astreintes quando la misura risulti “manifestamente iniqua” o sussistano “altre ragioni ostative”, da valutare in concreto, secondo quanto chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014 in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Nel caso specifico il Collegio ha escluso la penalità in considerazione della già avvenuta nomina del commissario e perché la misura sarebbe risultata manifestamente iniqua, essendo il ritardo riconducibile principalmente all’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in 800,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto del limitato impegno richiesto da una causa seriale su un’unica questione, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026.
Nota della Redazione
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