Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4649 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione quando questa non abbia dato esecuzione al giudicato e non abbia dedotto l’avvenuto adempimento. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 deve essere decorso perché il ricorso sia procedibile. Accertata l’inerzia, il giudice assegna all’amministrazione un termine per provvedere e nomina commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Al commissario, dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non è dovuto alcun compenso, rientrando l’incarico nei suoi compiti istituzionali.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla parte ricorrente la carta del docente per l’importo annuo di € 500,00, per complessivi € 1.500,00 in favore di ciascun ricorrente e per gli anni scolastici indicati in sentenza. La sentenza, notificata al Ministero il 18 dicembre 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.
Ritenendo che l’amministrazione non avesse adempiuto, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare l’esecuzione del giudicato. Alla camera di consiglio del 13 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto la procedibilità del ricorso, verificando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata la decorrenza del termine, il ricorso è stato dichiarato procedibile.
Nel merito, la pretesa è risultata sorretta da idonea documentazione quanto alla spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato. L’amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto ad alcun titolo. Su queste basi il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero.
Il Tribunale ha quindi assegnato un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, con detrazione degli eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo. Per il caso di perdurante inerzia ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza.
Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, decorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvede entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Il Collegio ha escluso la spettanza di alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica.
Sulle spese, applicato il principio della soccombenza, il Tribunale ha liquidato l’importo tenendo conto del limitato impegno richiesto, trattandosi di causa seriale in materia di carta del docente, che non comporta l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto, richiamando sul punto Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026. Le spese sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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