Delega dei poteri espropriativi e interesse ad agire del privato (TAR Lombardia n. 964 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui il Comune delega al concessionario del servizio pubblico l’esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327/2001 ha carattere endoprocedimentale e non lede la sfera giuridica del proprietario. Nei procedimenti ablativi semplificati e sui generis disciplinati dall’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, l’unico atto idoneo a incidere sul patrimonio del privato è il provvedimento che dispone la costituzione coattiva della servitù. In sua assenza il ricorso proposto avverso la delega è inammissibile per difetto di interesse, salvo impugnazione dell’atto presupposto insieme a quello finale.
Il Fatto
Una società proprietaria di un locale interrato in Milano, locato per oltre cinquant’anni prima a un’impresa elettrica e poi al concessionario del servizio di distribuzione, ha intimato il rilascio alla scadenza del contratto. Il procedimento di sfratto si è concluso con condanna al rilascio dell’immobile.
La società ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Milano ha delegato al concessionario i poteri espropriativi inerenti all’acquisizione del diritto di servitù per la cabina elettrica di trasformazione collocata nel locale, chiedendo anche restituzione e risarcimento. Il Comune e il concessionario hanno eccepito l’inammissibilità dell’atto di delega quale atto non lesivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione preliminare di difetto di interesse. Con l’atto impugnato il Comune si è limitato a trasferire al concessionario le funzioni espropriative che esso stesso esercita ai sensi dell’art. 52 sexies, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, sulla base della facoltà di delega prevista dall’art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327/2001 quando l’opera va realizzata da un concessionario.
La determinazione ha carattere prettamente endoprocedimentale e pertiene ai rapporti tra amministrazione e concessionario. Il privato rimane nella medesima condizione giuridica e fattuale rispetto all’esercizio del potere pubblico. La delega, inoltre, rimette alla concessionaria, valutati gli interessi in conflitto, l’emanazione del provvedimento di costituzione coattiva della servitù a conclusione del relativo procedimento: è questo l’atto che concretizza il pregiudizio.
Non si tratta di ordinaria procedura espropriativa, ma di un procedimento ablativo semplificato e sui generis che, per l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2020 richiamata, è caratterizzato da una precisa base legale e da autonomi presupposti, semplificato nella struttura (uno actu perficitur) e complesso negli effetti, prodotti sempre ex nunc. In questa struttura l’unico atto lesivo è il provvedimento costitutivo della servitù. Senza di esso il pregiudizio resta eventuale e potrebbe non concretizzarsi, non essendo il concessionario obbligato a esercitare i poteri delegati.
Il richiamo nel provvedimento alla dichiarazione di pubblica utilità ex art. 12, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 327/2001 è inconferente e non incide sugli effetti sostanziali dell’atto. L’acquisizione sanante, anche sub specie di servitù coattiva, è procedimento rimediale che origina da un preesistente illegittimo utilizzo del fondo e prescinde dalla pubblica utilità, momento proprio della fisiologia espropriativa: sul punto il Collegio richiama la funzione della fattispecie delineata dall’art. 42 bis, quale strumento per ricondurre l’azione amministrativa nell’alveo della legalità, secondo la lettura accolta da Corte cost. n. 71/2015.
Il provvedimento di delega potrà essere contestato, quale atto presupposto, unitamente al provvedimento finale costitutivo della servitù, ove la concessionaria proceda alla sua emanazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione dell’esito in rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.