Ottemperanza al giudicato amministrativo anche per le spese liquidate al difensore distrattario (TAR Campania n. 1785 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, poiché la statuizione instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte soccombente. La sentenza amministrativa esecutiva costituisce titolo azionabile innanzi al medesimo giudice ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. Il giudizio è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La restituzione del contributo unificato non rientra nel potere ordinatorio del giudice sulle spese, ma costituisce obbligo ex lege a carico della parte soccombente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Un avvocato, che aveva agito in un precedente giudizio quale procuratore antistatario, propone ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il TAR Campania aveva condannato la Provincia di Benevento al pagamento delle spese di lite in suo favore, nella misura di euro 2.500 oltre accessori di legge. Il ricorrente chiede inoltre la restituzione del contributo unificato versato per il giudizio di primo grado, quantificando la pretesa complessiva in euro 4.372,80, e domanda la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.
L’Amministrazione intimata non si costituisce. La causa viene trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la procedibilità del giudizio: risulta decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dal d.l. n. 269/2003. Non emerge alcuna sospensione dell’esecutività della sentenza, né l’avvenuto adempimento, non essendosi costituita la Provincia regolarmente citata.
La sentenza amministrativa esecutiva è titolo azionabile innanzi al medesimo giudice ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm.. Il Collegio richiama il consolidato orientamento per cui l’ottemperanza è ammissibile anche per la condanna alle spese liquidate in favore del difensore distrattario, giacché tale statuizione instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte soccombente, legittimando il primo a proporre un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010; Sez. VIII n. 2875 del 2018).
Sulla restituzione del contributo unificato, il Collegio precisa che essa non rientra nel potere ordinatorio del giudice in materia di spese: si tratta di obbligo ex lege a carico del soccombente, sottratto alla potestà del giudice di disporne la compensazione o di liquidarne autonomamente l’ammontare (Cons. Stato, Sez. III, n. 4596 del 2011). Quanto alle spese successive al titolo azionato, sono dovute solo quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza; non lo sono quelle di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore di avvalersi di strumenti esecutivi diversi.
Il ricorso è dunque accolto. Il Collegio ordina alla Provincia di dare esecuzione al titolo, provvedendo al rimborso delle spese liquidate e delle somme versate a titolo di contributo unificato, entro sessanta giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Prefetto di Benevento, con facoltà di delega, onerando il ricorrente dell’istanza di insediamento.
Nota della Redazione
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