L’attività di ginnastica posturale non richiede la licenza ex art. 68 TULPS (TAR Campania n. 1779 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione che assoggetta a licenza le scuole di ballo e le sale pubbliche di audizione è norma di stretta interpretazione, perché introduce un regime autorizzatorio su un’attività imprenditoriale. Essa non può essere estesa, in via analogica, ad attività che non presentino carattere coreutico né finalità di trattenimento, come la ginnastica posturale finalizzata al benessere psicofisico. La ratio della norma risiede nel rischio connesso a eventi con partecipazione emotiva dei partecipanti, legata alla musica, al ballo e alla competizione: presupposto che difetta quando prevale lo scopo del benessere psico-fisico. Il Comune non può quindi diffidare dall’esercizio dell’attività in assenza di SCIA o autorizzazione quando l’istruttoria non dimostri la riconducibilità dell’attività al paradigma normativo.
Il Fatto
Il dirigente del Settore Attività Produttive del Comune di Caserta diffidava la ricorrente a non esercitare, in forma imprenditoriale, l’attività motoria ricreativa finalizzata al miglioramento della postura, della mobilità delle articolazioni e della tonicità muscolare, in assenza della SCIA ex art. 68 del TULPS e dell’art. 19 legge n. 241/1990. Il provvedimento richiamava una precedente SCIA del 2013 per “corsi di ballo e gyrotonic”, la comunicazione di trasferimento della sede del dicembre 2022 e la successiva nota del 4 luglio 2023 con cui era stata comunicata la cessazione della scuola di danza. A seguito di un controllo della Polizia Municipale veniva contestata la violazione dell’art. 68 del TULPS.
La ricorrente impugnava la diffida davanti al TAR Campania, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, con motivi di merito e di natura procedimentale. Interveniva ad opponendum la proprietaria di un immobile dello stesso stabile. Con ordinanza n. 830 del 19 aprile 2024 la Sezione accoglieva l’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua l’oggetto del giudizio nella diffida comunale e richiama il testo dell’art. 68 R.D. n. 773/1931, che sottopone a licenza del questore le accademie, le feste da ballo, le corse di cavalli e gli altri simili spettacoli o trattenimenti, nonché l’apertura ed esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Ricorda poi che la competenza al rilascio delle licenze è stata trasferita al Sindaco dall’art. 19, comma 1, punto 5), d.P.R. n. 616/1977 e che essa spetta al dirigente ai sensi dell’art. 107, comma 5, d.lgs. n. 267/2000. Su questa base respinge la censura di tipicità del provvedimento.
Il passaggio centrale riguarda l’ambito applicativo della norma. Poiché l’art. 68 del TULPS sottopone ad autorizzazione un’attività imprenditoriale, esso va inteso come norma di stretta interpretazione e non può essere esteso ad attività che non sono nemmeno affini al ballo, avendo carattere posturale. La ratio della disposizione è rintracciata nel rischio di eventi con partecipazione emotiva dei partecipanti dovuta alla musica, al ballo e alla competizione: rischio che non ricorre quando prevale lo scopo di benessere psicofisico.
Il Collegio valorizza le dichiarazioni della ricorrente e la documentazione in atti: la scuola di danza era stata esercitata fino al 4 luglio 2023, data in cui era stata comunicata la cessazione e l’avvio di una nuova attività, con variazione del codice ATECO, consistente in servizi per la persona e consulenza nella disciplina olistica denominata Gyrotonic, una forma di ginnastica posturale. Tali dichiarazioni trovano conferma nel verbale di sopralluogo, dal quale emerge un ambiente unico di circa 120 mq con spalliere del tipo usato negli esercizi posturali e nessun apparecchio di diffusione musicale.
Quanto alla tesi dell’interventrice, secondo cui l’attività effettivamente svolta sarebbe ancora quella della scuola di ballo, il Tribunale ritiene che essa non trovi riscontro nel provvedimento né nell’istruttoria. Non è sufficiente il fatto che la ricorrente abbia in passato esercitato l’attività coreutica: dal sopralluogo non risultano impianti di diffusione sonora né indizi di elusione del disposto normativo.
La fondatezza della censura di merito comporta l’assorbimento degli altri motivi di natura procedimentale e l’annullamento del provvedimento impugnato. La sostanziale novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.