Perdita del grado per rimozione e positività alla cocaina: legittimo il provvedimento (TAR Campania n. 1830 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La perdita del grado per rimozione, prevista dall’art. 1357 lett. d) d.lgs. n. 66/2010, è la più grave delle sanzioni di stato e presuppone una sostanziale incompatibilità del militare con il mantenimento del grado. La relativa irrogazione richiede la valutazione congiunta della gravità della mancanza, dei precedenti di servizio, del grado, dell’età e dell’anzianità del militare, con aggravamento per le infrazioni ricorrenti con carattere di recidività. L’accertamento tossicologico è affidabile quando risulta dalla combinazione di un primo screening e di controanalisi eseguite con metodo analitico differente, conformemente alle linee guida scientifiche di settore. Il sindacato del giudice amministrativo sul potere sanzionatorio militare, connotato da discrezionalità tecnica, è limitato ai vizi logici manifesti.

Il Fatto

Il ricorrente, graduato dell’esercito in servizio permanente, veniva sottoposto a un drug test di screening presso l’infermeria del reparto, dal quale risultava positivo alla cocaina. Le controanalisi, eseguite presso il laboratorio tossicologico di riferimento di un ateneo campano, confermavano la positività. Il Ministero della Difesa adottava quindi un decreto con cui irrogava la perdita del grado per rimozione, con cessazione del rapporto d’impiego e iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa senza grado.

Il militare impugnava il provvedimento davanti al TAR Campania, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Deduceva l’inattendibilità dell’esame tossicologico, eseguito su un singolo campione e carente dei dati richiesti dalle linee guida invocate, l’omessa considerazione delle circostanze attenuanti e dell’anzianità di servizio, la carenza di autonoma valutazione dei fatti e la sproporzione della sanzione. La domanda cautelare veniva respinta per difetto di fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo gruppo di censure, il Tribunale rileva che l’Amministrazione ha dimostrato il rispetto delle procedure accreditate dalla letteratura scientifica di settore, richiamando le linee guida del Gruppo Tossicologi Forensi Italiani nella versione 2017. Il primo accertamento eseguito nell’immediato è stato seguito da controanalisi mediante spettrometria di massa contro standards certificati, che hanno confermato con metodo differente il risultato iniziale. I rilievi del ricorrente restano mere asserzioni, prive di un minimo principio di prova.

Quanto alla completezza del referto, il Tribunale verifica la presenza di tutti i dati richiesti dal punto 4.1 delle linee guida: codice della catena di custodia, data di raccolta e di arrivo al laboratorio, data di refertazione, autorità richiedente, matrice biologica, tipo e metodo di analisi, risultato con concentrazione, cut-off e sottoscrizione del responsabile. La documentazione è conforme anche al regolamento ministeriale del 16 luglio 2010, che all’art. 10, comma 3, riconosce al militare la facoltà di chiedere un ulteriore test di revisione, non attivata nel caso concreto.

Passando al profilo sanzionatorio, il Collegio ricorda che la perdita del grado per rimozione presuppone una sostanziale incompatibilità con il mantenimento del grado, da valutare secondo i criteri dell’art. 1357 d.lgs. n. 66/2010 e delle disposizioni generali richiamate, che impongono di commisurare la sanzione al tipo e alla gravità della mancanza, considerando precedenti, grado, età e anzianità, e di punire con maggior rigore le infrazioni recidive. L’Amministrazione ha dato conto della gravità della condotta, della contiguità del graduato alle sostanze stupefacenti in contrasto con i doveri dello stato militare e dell’interesse pubblico all’operatività e all’integrità psicofisica della compagine.

Il provvedimento richiama inoltre tre pregresse sanzioni di stato con sospensione disciplinare, una delle quali già per positività alla cocaina, e numerose sanzioni di corpo, dalle quali emerge il carattere recidivo dell’illecito rispetto alla condotta sanzionata nel 2013. Il potere sanzionatorio, connotato da discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per vizi logici manifesti, nella specie non ravvisabili. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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