Cessazione della materia del contendere per annullamento giudiziale sopravvenuto degli atti (TAR Campania n. 1814 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuto annullamento giurisdizionale degli stessi provvedimenti impugnati, divenuto definitivo, soddisfa in via integrale la pretesa della ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. Il giudice non è tenuto a scrutinare la domanda subordinata di annullamento quando i provvedimenti siano già stati caducati con altra sentenza che realizza l’interesse sostanziale del ricorrente. La pronuncia di cessazione presuppone che l’atto sia stato effettivamente rimosso dall’ordinamento e che la parte abbia riconosciuto l’interesse soddisfatto. La compensazione delle spese di lite è coerente con l’esito processuale della vicenda.

Il Fatto

La ricorrente gestiva un’attività di parcheggio su un’area interessata da una proposta di finanza di progetto promossa dal Comune per la realizzazione di un parcheggio pubblico a pagamento con rigenerazione urbana e implementazione della mobilità elettrica. L’attuazione del progetto avrebbe comportato la cessazione dell’attività esercitata in via esclusiva.

La cooperativa impugnava la delibera di Giunta comunale n. 59 del 29.05.2020, di presa d’atto della proposta, e con motivi aggiunti la determinazione provinciale n. 06/WQ del 13.01.2021 e le delibere consiliari nn. 59 del 18.11.2020 e 14 del 13.04.2021, di adozione e approvazione della variante al PRG. Gli stessi atti erano stati impugnati da altri soggetti in distinto ricorso, definito con sentenza n. 3794/2024 di accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato innanzitutto la portata della sentenza n. 3794/2024, che aveva annullato gli stessi provvedimenti per violazione del procedimento di approvazione della variante, essendo stata omessa la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. La ricorrente ha rappresentato che avverso tale decisione ha proposto appello solo l’Azienda Ospedaliera, sicché i capi caducatori sono divenuti definitivi.

Su questa base il Tribunale ha ritenuto che l’annullamento degli atti oggetto del gravame in trattazione abbia soddisfatto la pretesa della deducente nel corso del giudizio. La vicenda integra perciò la fattispecie estintiva espressamente prevista dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Il Collegio ha respinto la tesi della ricorrente di scrutinio comunque del ricorso in via subordinata. Adottare una diversa soluzione vulnererebbe il principio di economia processuale: si perverrebbe all’annullamento di provvedimenti già caducati con sentenza che, per espressa ammissione della stessa parte, realizza il suo interesse.

La pronuncia ha quindi carattere dichiarativo della cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione dell’esito processuale complessivo della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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