Accesso ai verbali di gara e bilanciamento tra riservatezza e difesa (TAR Campania n. 2326 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, pur qualificabile come giudizio sul rapporto ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., il bilanciamento tra l’interesse alla riservatezza dei terzi e l’interesse difensivo del richiedente deve essere compiuto in sede procedimentale, in contraddittorio con tutti i soggetti interessati. Il giudice non può essere la sede in cui il rapporto è esaminato per la prima volta. L’amministrazione che abbia inizialmente ammesso l’accesso integrale non può poi sottrarre parte della documentazione senza esternare le ragioni di prevalenza della riservatezza. Le limitazioni dell’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 non operano nei confronti di chi non rivesta la posizione di concorrente nella procedura.
Il Fatto
Un’associazione, portatrice degli interessi di famiglie con minori in trattamento ABA, e alcuni genitori hanno chiesto all’ASL di prendere visione della documentazione presentata dai centri accreditati e dalle associazioni aderenti a una manifestazione di interesse. La procedura, indetta con deliberazione del direttore generale, serviva a comporre una short list annuale di erogatori del metodo ABA per minori con disturbi dello spettro autistico.
L’amministrazione ha nominato il responsabile del procedimento, ha comunicato ai controinteressati e ha convocato i richiedenti presso i propri uffici per la visione integrale. Solo in sede di accesso si è fatto riferimento a generiche opposizioni dei centri. Con nota successiva l’ASL ha indicato la documentazione effettivamente ostensibile, ritenuta insufficiente dai ricorrenti. I genitori hanno dedotto la decurtazione delle ore di terapia come effetto di presunte esclusioni di terapisti. Il ricorso chiedeva l’annullamento del diniego parziale, l’accertamento del diritto e l’ordine di esibizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione dell’amministrazione sulla carenza di legittimazione e di interesse. È la stessa ASL ad aver riconosciuto in capo ai ricorrenti la titolarità della posizione di accesso e a considerare la documentazione integralmente ostensibile. L’istanza non è meramente emulativa, avendo oggetto sufficientemente specifico: gli uffici non hanno avuto difficoltà nel reperire gli atti.
Il punto centrale è procedurale. I ricorrenti sono stati ammessi all’accesso totale; la nota che elenca la documentazione visionabile non menziona le opposizioni né espone le ragioni di prevalenza della riservatezza dei terzi. Tale valutazione manca anche nel verbale di accesso. Le giustificazioni compaiono solo in sede difensiva, dove si riferisce di centri che hanno negato rapporti con gli utenti e hanno invocato la compressione della riservatezza dell’organizzazione imprenditoriale e la protezione dei propri operatori e fornitori.
Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020, il Collegio ribadisce che il giudizio sull’accesso, pur non avendo sostanziale natura impugnatoria, non può essere la prima sede di esame del rapporto. È il procedimento il luogo elettivo in cui la composizione degli interessi si realizza mediante bilanciamento, senza inversione tra procedimento e processo. Da qui la riapertura del procedimento da parte dell’ASL, con contraddittorio di tutti gli interessati e giudizio di comparazione tra l’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 e l’interesse alla riservatezza.
Il Tribunale impone all’amministrazione di valutare il componimento del conflitto tramite oscuramento dei dati sensibili, personali e del know how. Quanto all’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, le limitazioni ivi previste non operano nei confronti dei ricorrenti, che non ricoprono la posizione di concorrenti nella procedura di accreditamento; il comma 1 rinvia espressamente agli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990. Il ricorso è accolto nei sensi e nei termini indicati, con condanna dell’ASL alle spese.
Nota della Redazione
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