Sostegno scolastico e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Campania n. 4543 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente e dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La declaratoria in rito assorbe le domande di accertamento che presuppongono l’attualità dell’interesse. Nel caso del sostegno scolastico in favore di alunno con handicap grave, l’assegnazione delle ore richieste in esecuzione dell’ordinanza cautelare fa venir meno l’interesse alla decisione, ma la soccombenza virtuale dell’amministrazione, desumibile dalle ragioni poste a fondamento della tutela cautelare, giustifica la condanna alle spese. La domanda volta a confermare il sostegno per l’intero ciclo di studi non è comunque accoglibile, perché involge poteri amministrativi non ancora esercitati.
Il Fatto
I genitori di un minore con handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, riconosciuto invalido civile al 100%, impugnavano l’assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno da parte del Dirigente scolastico, unitamente al P.E.I. e ai verbali G.L.O., chiedendo la condanna dell’amministrazione ad assicurare il rapporto 1:1 per 30 ore, la redazione del P.E.I. e la conferma del sostegno per l’intero ciclo di studi.
Nel corso del giudizio la Sezione, con l’ordinanza n. 2041 del 17.10.2024, accoglieva l’istanza cautelare, ravvisando il fumus boni iuris nel difetto di motivazione dell’atto dirigenziale, che non chiariva le ragioni della riduzione a fronte della richiesta di 30 ore contenuta nel P.E.I. precedente. In esecuzione di tale misura l’amministrazione assegnava le ore richieste, donde la dichiarazione dei ricorrenti di parziale sopravvenuta carenza di interesse, con persistente richiesta delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di parte ricorrente, non contestata da controparte, e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Richiama la giurisprudenza secondo cui, in applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il giudice deve rilevare la sopravvenienza della carenza di interesse (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, n. 5416 del 2023).
La declaratoria in rito assorbe anche la domanda di accertamento del diritto al sostegno integrale per l’intero ciclo di studi. Sul punto la Sezione aggiunge che la domanda non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento, poiché, pur considerando la gravità e la dedotta irreversibilità delle condizioni di salute, il Tribunale non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Quanto alle spese, la Corte rileva la soccombenza virtuale dell’amministrazione, testimoniata dalle ragioni poste a fondamento dell’ordinanza cautelare, integralmente richiamate. La condanna è posta in solido a carico delle amministrazioni scolastiche resistenti e intimate, con liquidazione in € 1.500,00 oltre accessori, e con attribuzione al difensore dei ricorrenti antistatario ex art. 93 c.p.c.
La sentenza ordina infine l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.
Nota della Redazione
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