Parere paesaggistico vincolante e ruderi non ristrutturabili: nuova costruzione (TAR Campania n. 5424 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere reso dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 ha natura vincolante: il Comune non può ritenere inammissibile o respingere l’istanza di permesso di costruire discostandosi dal parere negativo dell’autorità preposta alla cura dell’interesse paesaggistico. Ai fini della qualificazione dell’intervento, la ricostruzione su un organismo edilizio ridotto a sole mura perimetrali, privo di strutture orizzontali e di copertura, costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione edilizia, dovendosi escludere il risanamento conservativo quando manchino elementi sufficienti a testimoniare dimensioni e caratteristiche dell’edificio da recuperare. L’irrilevanza urbanistica di un manufatto non ne determina la neutralità paesaggistica. Il preavviso di diniego e la mancata presentazione di osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non viziano il provvedimento, se il privato non prova di aver prodotto alcunché in fase procedimentale.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il preavviso e il parere negativo resi dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento sul progetto di ristrutturazione edilizia di pertinenze agricole esistenti, con realizzazione di una nuova tettoia-fienile e di due concimaie, su fondo agricolo ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il Comune, sulla base del parere non favorevole della Commissione locale per il paesaggio, ha dichiarato inammissibile l’istanza di permesso di costruire. La ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 10-bis e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché contrasto delle valutazioni con le N.T.A. del Piano territoriale paesistico del Matese.
Il Ministero, la Soprintendenza e il Comune si sono costituiti in giudizio. La difesa della ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo osservando che la censura è smentita dalla natura vincolante che l’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 assegna espressamente al parere dell’autorità preposta alla cura dell’interesse paesaggistico. Il Comune, dunque, non può dichiarare inammissibile l’istanza discostandosi da quel parere.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il provvedimento rappresenta compiutamente e in modo intellegibile le ragioni del diniego: il contrasto con l’art. 13 delle N.T.A. del P.T.P. Ambito Massiccio del Matese, la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione e l’incompatibilità con la zona di conservazione integrale.
Sul fienile, la ricorrente sosteneva che la tettoia aperta non costituisse volume e rientrasse tra gli interventi consentiti dall’art. 8, comma h), delle N.T.A. La tesi è smentita dal rilievo, non contestato, della struttura in profilati d’acciaio e fondazioni in cemento armato. Il Tribunale aggiunge che l’eventuale irrilevanza urbanistica del manufatto non ne determina la neutralità paesaggistica.
Sulla qualificazione dell’intervento, il Collegio rileva che il Piano consente solo l’adeguamento delle pertinenze agricole e l’ampliamento delle sole case esistenti nel limite del 10%, non la realizzazione di nuove costruzioni. Richiamando Cons. Stato Sez. VI n. 5350 del 2020 e il parere del Cons. Stato, sez. I, n. 2186/2022, il Tribunale afferma che la ricostruzione su ruderi costituisce nuova opera quando manchi un organismo edilizio con mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura tale da consentire la fedele ricostruzione. Nel caso concreto la presenza delle sole mura perimetrali impedisce di configurare una ristrutturazione edilizia.
Quanto all’art. 10-bis legge n. 241/1990, il parere negativo dà atto che non sono state formulate osservazioni dopo il preavviso e la ricorrente non ha provato la produzione di alcunché in fase procedimentale. Generico e indimostrato resta l’argomento sull’assenza di compromissione paesaggistica, considerati i vincoli gravanti sull’area. Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese del Comune e compensazione verso le altre amministrazioni.
Nota della Redazione
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