Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2638 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è accolto quando il provvedimento del giudice ordinario, passato in cosa giudicata, contenga una condanna pecuniaria dell’Amministrazione e siano state rispettate le formalità e i termini di notifica della pronuncia all’ente debitore. L’Amministrazione che si costituisca senza dedurre l’avvenuto pagamento né allegare fatti estintivi o modificativi del credito resta inadempiente. Il giudice amministrativo assegna un termine per l’esecuzione e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia, con oneri a carico dell’Amministrazione soccombente.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza alla sentenza n. 939/2025 del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui alla legge n. 107/2015, con le medesime modalità riconosciute al personale a tempo indeterminato, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023.

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta, o su altro strumento equipollente, l’importo complessivo di € 2.500,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. La ricorrente ha chiesto anche la condanna alle spese e la nomina del commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare l’avvenuto adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato il ricorso sotto il profilo dell’art. 114 cod. proc. amm. e lo ha ritenuto documentalmente fondato. Il thema decidendum riguarda la verifica dell’esatto adempimento della sentenza del giudice del lavoro, divenuta definitiva, e la sua esecuzione coattiva da parte del giudice amministrativo.

Il Tribunale ha accertato che la sentenza contiene una condanna pecuniaria a carico dell’Amministrazione, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini di legge in punto di notifica della pronuncia all’amministrazione scolastica debitrice.

Ha rilevato, sul versante opposto, che l’Amministrazione resistente, costituendosi, non ha dedotto di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito della ricorrente. Ne deriva il rigetto dell’eccezione implicita di avvenuto adempimento e la conferma dell’inadempimento.

Il Collegio ha quindi condannato il Ministero a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici sopra indicati, con interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, entro il termine ultimo di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.

Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e con oneri a carico del Ministero, incaricato di liquidare e corrispondere le somme entro un ulteriore termine di sessanta giorni e di trasmettere al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti. Il compenso sarà liquidato con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese, liquidate in € 550,00 per compensi oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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