Flussi al lavoro subordinato: il mancato riscontro di elementi sopravvenuti esclude il fumus per la sospensione cautelare (TAR Lombardia n. 561 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento di archiviazione di una domanda di nulla osta al lavoro subordinato è respinta in assenza di fumus boni juris quando il procedimento amministrativo si è svolto nel rispetto delle scansioni temporali previste dalla legge e le comunicazioni sono state correttamente indirizzate al domicilio eletto dalla lavoratrice. La parte ricorrente che deduca l’illegittimità dell’archiviazione ha l’onere di allegare, già in sede procedimentale o quantomeno in giudizio, elementi sopravvenuti – quali la sopravvenuta sottoscrizione del contratto – in astratto idonei a sollecitare la valutazione di riapertura del procedimento. In mancanza di tali allegazioni, la censura è priva di pregio e non supera il vaglio di cui all’art. 55 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, lavoratrice straniera, impugnava dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento con cui la Prefettura di Lodi aveva archiviato la domanda di nulla osta al lavoro subordinato presentata nell’ambito dei flussi di ingresso, chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento. La lavoratrice contestava lo svolgimento del procedimento, assumendo la violazione delle scansioni temporali e la irritualità delle comunicazioni effettuate nei suoi confronti. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, mentre la Prefettura di Lodi rimaneva contumace.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio, esaminata la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da elementi di fondatezza. In primo luogo, il Tribunale ha rilevato che il procedimento amministrativo si era svolto nel rispetto delle scansioni temporali previste dalla legge, elemento che depone per la correttezza dell’operato dell’amministrazione. Ha inoltre osservato che le comunicazioni erano state indirizzate al domicilio eletto dalla stessa lavoratrice, circostanza che esclude ogni profilo di irritualità o di lesione del diritto di partecipazione al procedimento. La censura relativa alla mancata conoscenza degli atti è stata quindi ritenuta priva di pregio.
Il Tribunale ha poi sottolineato un profilo decisivo: la ricorrente non aveva rappresentato, né all’amministrazione né in giudizio, elementi sopravvenuti in astratto idonei a sollecitare la valutazione di riapertura del procedimento. Il Collegio ha indicato, quale esempio paradigmatico di tale elemento, la sopravvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro, evento che, se allegato e documentato, avrebbe potuto indurre l’amministrazione a rivalutare la domanda di nulla osta. La mancata deduzione di simili circostanze ha privato la censura di ogni consistenza, rendendo evidente l’assenza del requisito del fumus boni juris.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare, in considerazione della peculiarità della fattispecie. L’ordinanza è stata depositata e comunicata alle parti, con ordine di esecuzione all’amministrazione.
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Nota della Redazione
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