Fascia di rispetto stradale e inedificabilità assoluta nel diniego di nulla osta (TAR Sardegna n. 535 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le fasce di rispetto stradale, in attuazione delle norme del codice della strada, non costituiscono vincoli urbanistici ma misure poste a tutela della sicurezza della circolazione. Esse comportano l’inedificabilità assoluta delle aree interessate, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per il traffico. Il divieto di costruire a distanza inferiore a quella prescritta rende legittimo il diniego del nulla osta in sanatoria per il manufatto collocato entro la fascia. La preesistenza dell’edificio rispetto all’opera stradale è l’unica condizione che può giustificare una deroga: la costruzione successiva alla strada non ne beneficia. Il punto di partenza della misurazione è il confine stradale risultante dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio, non il guard rail né il ciglio della carreggiata.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per un prefabbricato stabilmente ancorato al suolo, ad uso ufficio, edificato in totale assenza di concessione edilizia su un lotto posto lungo la S.S. 130, nel territorio comunale. Dopo aver corrisposto oneri e oblazione, ha richiesto ad ANAS, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, il nulla osta necessario al rilascio del titolo.

ANAS ha negato il nulla osta con provvedimento del 31.3.2022, rilevando che il fabbricato si colloca all’interno della fascia di rispetto a distanza inferiore a trenta metri e che risulta edificato in epoca successiva alla realizzazione della strada. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sardegna deducendo l’erroneo richiamo alle norme del codice della strada, l’errata individuazione del punto di misurazione e il difetto di motivazione e di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro documentale e ritiene provati i presupposti del diniego. Dalla domanda di definizione dell’illecito emerge che l’opera è stata ultimata il 12.12.2002, dunque in epoca successiva alla realizzazione della strada, istituita con D.M. 16.11.1959. La sovrapposizione tra planimetria fotoaerogrammetrica e catastale dimostra che la distanza tra il lato del fabbricato più prossimo alla strada e il confine stradale è di 23,60 metri, a fronte dei trenta prescritti.

Il TAR richiama le definizioni dell’art. 3 cod. str.: la fascia di rispetto è la striscia di terreno esterna al confine stradale sulla quale esistono vincoli alla realizzazione di costruzioni; il confine stradale è il limite della proprietà risultante dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio e, in mancanza, dal ciglio esterno del fosso di guardia, dalla cunetta o dal piede della scarpata. Ne segue che le distanze dichiarate dal ricorrente — dapprima trentadue metri dal ciglio, poi trenta metri e quaranta dal guard rail — sono erroneamente calcolate.

La sentenza consolida l’orientamento secondo cui il divieto di edificare in fascia di rispetto risponde all’esigenza di assicurare al concessionario uno spazio utilizzabile per lavori, cantieri, depositi e opere accessorie. Il vincolo si traduce in un divieto assoluto di costruire, senza necessità di verifica concreta dei rischi. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato n. 38/2024, Cons. Stato n. 2565/2022 e Cons. Stato n. 4498/2025.

Il primo motivo è respinto anche sul piano della norma applicabile. L’art. 4 del D.M. n. 1404/1968 prescrive trenta metri per la strada classificata di tipo C e aggiunge la larghezza dovuta alla proiezione di scarpate, fossi e fasce di espropriazione: il computo parte quindi dal limite esterno dell’area espropriata. L’eventuale improprio richiamo alla disciplina sopravvenuta non invalida l’atto, potendo al più costituire irregolarità, in applicazione del principio iura novit curia.

Quanto alla possibile deroga, il Collegio osserva che essa opera solo se il fabbricato preesiste all’opera stradale. La realizzazione successiva alla strada non giustifica alcuna eccezione al divieto. I motivi secondo e terzo sono esaminati congiuntamente e respinti: la motivazione di ANAS è sintetica ma esaustiva, il potere era vincolato, e l’onere motivazionale risulta attenuato in ragione dell’autoevidenza dell’interesse pubblico alla sicurezza stradale. Il ricorso è dichiarato infondato, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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