Accesso agli atti sanitari del disabile: improcedibilità e cessata materia del contendere (TAR Abruzzo n. 433 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto riscontro dell’amministrazione all’istanza di accesso, intervenuto nel corso del giudizio, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, venendo meno l’utilità della pronuncia sul silenzio. Qualora il riscontro abbia ad oggetto parte dei documenti richiesti, va dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. limitatamente a tali atti. Le residue richieste, in quanto generiche ovvero relative ad atti non formati e dunque inesistenti, non possono essere accolte. Resta salva la facoltà dell’istante di presentare una nuova istanza di accesso specifica e dettagliata.
Il Fatto
L’amministratrice di sostegno di un soggetto con disabilità presentava all’Azienda Sanitaria Locale competente un’istanza di accesso del 29 gennaio 2026, chiedendo la documentazione relativa alla presa in carico del figlio: piani terapeutici e autorizzazioni ai trattamenti, schede delle ore di terapia, generalità e titoli professionali dei terapisti, cartella clinica, relazioni di supervisione, piano riabilitativo e corrispondenza con l’azienda.
Formatosi il silenzio-diniego, la ricorrente proponeva ricorso per l’accertamento del diritto e la condanna al rilascio. L’ASL si costituiva, eccependo in rito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e l’inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse, e nel merito l’infondatezza. Con nota del 22 maggio 2026 l’amministrazione riscontrava l’istanza, rappresentando l’incompetenza su parte degli atti e l’avvenuta ostensione, da parte del centro competente, della documentazione disponibile. La ricorrente impugnava tale nota con motivi aggiunti, deducendo violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, dell’art. 4 della legge n. 24/2017 e degli artt. 24, 111 e 113 Cost., oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina anzitutto il ricorso introduttivo e lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ragione è individuata nell’avvenuto riscontro dell’amministrazione, con la nota del 22 maggio 2026, intervenuto a contenzioso in corso: l’utilità della decisione sul silenzio è dunque venuta meno.
Sui motivi aggiunti il Tribunale distingue due profili. Quanto ai documenti richiesti e concretamente rilasciati, dichiara la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell’ostensione intervenuta.
Per il resto, i motivi aggiunti sono respinti perché destituiti di fondamento. Il residuo dell’istanza di accesso contiene, secondo il collegio, richieste ora generiche ora relative ad atti non formati e quindi non esistenti. Su questo punto la motivazione resta essenziale: il Tribunale non sviluppa analiticamente le censure sulla tardività del diniego, sulla asserita carenza di motivazione e sul principio di trasparenza, limitandosi a qualificare le residue pretese come non meritevoli di accoglimento.
Il collegio tiene ferma la possibilità per la ricorrente di formulare una nuova istanza di accesso, purché contenga richiesta specifica e dettagliata degli eventuali ulteriori atti. Le spese di giudizio sono compensate per giuste ragioni. Il dispositivo dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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