Ottemperanza al decreto ingiuntivo e commissario ad acta per i debiti sanitari (TAR Sicilia n. 1754 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 non legittima l’adempimento solo parziale dell’obbligo imposto da un titolo esecutivo divenuto inoppugnabile, non essendo configurabile alcun motivo giustificativo dell’inottemperanza. Accertata la sussistenza e l’attualità dell’obbligo di esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo lo afferma per il debito residuo, tanto per la sorte capitale quanto per interessi, oneri accessori, compensi e spese di causa. All’Amministrazione debitrice è assegnato un termine per l’integrale ottemperanza; decorso inutilmente, alla medesima attività provvede in via sostitutiva il commissario ad acta già nominato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore distrattario della parte ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania, dichiarato definitivamente esecutivo a seguito di mancata opposizione e notificato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania. Con quel provvedimento l’Azienda era stata condannata al pagamento di una somma oltre interessi di mora ai sensi dell’art. 1284, quarto comma, cod. civ., a decorrere da una data determinata fino all’effettivo soddisfo, oltre alle spese del procedimento monitorio.
La ricorrente ha precisato che, nelle more, l’Azienda aveva effettuato pagamenti parziali, riducendo il credito alla sola quota residua, calcolata per sorte capitale e per interessi maturati da una data successiva. In assenza di spontanea integrale esecuzione del titolo, la società ha chiesto il pagamento del dovuto e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario. L’Amministrazione, regolarmente notificata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la ritualità dell’incardinamento della procedura, alla luce della dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo e della sua notificazione. Rileva, in particolare, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
Accertata la ritualità del ricorso, il Tribunale esclude che sussistano motivi giustificativi dell’adempimento solo parziale posto in essere dall’Azienda intimata. Ne deriva l’affermazione della persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di dare completa ottemperanza al titolo ormai inoppugnabile.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato è affermata per il debito residuo, sia quanto alla sorte capitale sia quanto agli interessi e agli oneri accessori, oltre che per i compensi e le spese di causa. L’Azienda deve quindi dare esecuzione al provvedimento al netto delle somme già corrisposte a parziale soddisfazione del credito, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in forma amministrativa della decisione.
Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvede in via sostitutiva il commissario ad acta, individuato nel Dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie dell’Assessorato della salute della Regione siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato della necessaria personalità. Su istanza della parte interessata, il Commissario provvede, sotto la propria personale responsabilità, entro il successivo termine di novanta giorni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del difensore distrattario della società ricorrente. Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria dell’obbligo di integrale esecuzione, nomina del commissario fin da ora e condanna dell’Azienda al pagamento delle spese, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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