Decadenza dalla ferma e remissione di querela: illegittimo il provvedimento dell’Amministrazione (TAR Lazio n. 16183 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito generale del non essere stati condannati per delitti non colposi, richiesto per il reclutamento nelle Forze armate, assolve una funzione di protezione dell’interesse pubblico alla corretta selezione del personale e non integra una preclusione definitiva. Esso opera come condizione risolutiva rispetto all’esito del procedimento penale: se questo si conclude con sentenza favorevole all’interessato, anche di non doversi procedere per remissione di querela, viene meno con efficacia retroattiva ogni motivo ostativo al proseguimento della ferma. Il provvedimento di decadenza adottato in pendenza di un procedimento poi definito in senso favorevole è pertanto illegittimo per irragionevolezza e ingiustizia sostanziale. La clausola escludente va letta in senso costituzionalmente orientato, in coerenza con la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma 2, Cost.

Il Fatto

Il ricorrente, Volontario in Ferma Iniziale nell’Esercito, aveva superato il concorso indetto per il reclutamento di 6.500 VFI, con decorrenza giuridica dal 19 luglio 2023. Nel gennaio 2025 il Ministero della difesa ne ha decretato la decadenza dalla ferma, rilevando che lo stesso, prima della indizione del concorso, era stato destinatario di un decreto penale di condanna per delitti non colposi, emesso nel 2021 ma notificatogli soltanto nel luglio 2024.

Avverso tale provvedimento il militare ha proposto ricorso, chiedendo anche la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. n. 66/2010. Egli ha evidenziato che, a seguito della tempestiva opposizione, il Tribunale penale aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta remissione di querela, senza alcun accertamento di responsabilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha in primo luogo qualificato la posizione del ricorrente. Poiché l’opposizione al decreto penale era stata proposta nei termini e si era conclusa con sentenza favorevole di rito, la condizione dell’interessato al momento della partecipazione al concorso va equiparata a quella dell’imputato e non a quella del condannato, con la conseguenza che trova applicazione la lett. g-bis) e non la lett. g) dell’art. 635, comma 1, c.o.m.

Il Tribunale ha poi riconosciuto che, in un primo momento, l’Amministrazione aveva legittimamente esercitato un potere vincolato, essendo l’essere sottoposti a procedimento penale una causa ostativa per volontà del Legislatore. Tuttavia, la successiva sentenza di non doversi procedere ha fatto venir meno, con effetto retroattivo, ogni motivo ostativo al proseguimento del periodo di ferma.

La funzione protettiva del requisito, volta a garantire una corretta selezione del personale militare, si esaurisce quando il procedimento penale si conclude favorevolmente. Il Collegio ha richiamato sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 2606 del 2022, Cons. Stato, Sez. IV, n. 4595 del 2020 e TAR Lazio, Sez. I-bis, n. 81 del 2022, oltre alla propria giurisprudenza (TAR Lazio, I-bis, n. 1404 del 2025; n. 11330 del 2022), secondo cui il requisito escludente è sottoposto a condizione risolutiva rappresentata dall’intervenuta definizione favorevole del giudizio penale.

Ha osservato il Collegio che una rigida applicazione della clausola condurrebbe a esiti irragionevoli e sproporzionati. Il meccanismo di protezione del militare assolto, previsto dall’art. 2198-ter, comma 12, c.o.m. per i soli volontari in servizio permanente, è espressione di principi di più ampia applicazione, afferenti alla proporzionalità e alla giustizia sostanziale dell’azione amministrativa, e va esteso, in via interpretativa, anche alla diversa ipotesi della ferma annuale.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e riammissione definitiva del ricorrente alla ferma prefissata annuale interrotta. Le spese sono state compensate in ragione del complessivo andamento della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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