Restituzione dell’addizionale all’accisa dichiarata incostituzionale (Cass. civ. Sez. III n. 23893/2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di incostituzionalità della norma che istituiva l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica, per contrasto con il diritto unionale, comporta l’eliminazione della norma dall’ordinamento e rende indebito il pagamento eseguito in sua applicazione. Il fornitore di energia elettrica, che ha riscosso l’addizionale e riversato l’importo all’erario, è passivamente legittimato a restituire al consumatore le somme indebitamente pagate, salva la facoltà di rivalersi nei confronti dello Stato. La legittimazione passiva del fornitore e l’inefficacia del pagamento sono questioni ormai consolidate nella giurisprudenza di legittimità, sicché il ricorso che le ripropone è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
Il Fatto
Il consumatore, nel corso di un rapporto di somministrazione di energia elettrica, aveva corrisposto al fornitore l’addizionale all’accisa introdotta dal d.l. n. 511/1988. La Corte costituzionale, con sentenza n. 10/2015, aveva dichiarato l’illegittimità di tale norma per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 92/12/CEE. Il consumatore aveva quindi agito in giudizio per ottenere la restituzione delle somme versate, convenendo la società fornitrice. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Genova avevano accolto la domanda, ritenendo il fornitore legittimato passivo e il pagamento indebito. La società fornitrice, che aveva anche chiamato in causa l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per essere manlevata, aveva visto rigettare tale domanda per difetto di giurisdizione. Avverso la decisione, la fornitrice ha proposto ricorso per cassazione, contestando la propria legittimazione passiva e l’operatività della pronuncia di incostituzionalità nei rapporti tra privati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, c.p.c., in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza consolidata. Con il primo motivo, la ricorrente sosteneva che la contrarietà della norma al diritto unionale non avrebbe potuto far sorgere un diritto alla restituzione nei rapporti tra privati, mancando l’effetto diretto della direttiva. La Suprema Corte ha replicato che la questione è irrilevante, poiché la norma impositiva non è stata disapplicata, bensì caducata per effetto della dichiarazione di incostituzionalità, con conseguente espunzione dall’ordinamento ai sensi dell’art. 136 Cost. Ne deriva che il pagamento eseguito in base a una norma successivamente dichiarata incostituzionale è indebito, indipendentemente dal meccanismo di produzione della decisione della Consulta. La Corte ha richiamato il principio secondo cui le sentenze della Corte costituzionale hanno efficacia retroattiva, con la sola eccezione dei rapporti esauriti, e che nel caso di specie il rapporto non era esaurito, atteso che la restituzione era stata chiesta tempestivamente.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha ribadito la propria giurisprudenza in tema di legittimazione passiva del fornitore. Ha osservato che il tributo era stato riscosso dal fornitore in qualità di sostituto d’imposta, e che questi, avendo materialmente incamerato la somma dal consumatore, è il soggetto tenuto a restituirla in caso di indebito, potendo poi rivalersi nei confronti dello Stato attraverso gli appositi strumenti amministrativi o giudiziali. La Corte ha altresì richiamato l’orientamento secondo cui la domanda di restituzione dell’addizionale va proposta nei confronti del fornitore, e non dell’erario, essendo il rapporto giuridico intercorso tra le parti private. La ricorrente non ha offerto argomenti nuovi idonei a superare tale orientamento, limitandosi a riproporre le stesse eccezioni già respinte dalla giurisprudenza. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile l’impugnazione, conformemente alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione ex art. 96 c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza del ricorso e della mancata adesione alla proposta di definizione accelerata.