Mancata notifica dell’avviso di liquidazione e impugnazione della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 23905/2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata notificazione di un atto autonomamente impugnabile, prodromico rispetto alla cartella di pagamento, non può essere rilevata d’ufficio dal giudice tributario, ma deve essere eccepita dalla parte con l’impugnazione della cartella stessa, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. L’eccezione sollevata per la prima volta in sede di memorie illustrative, senza la proposizione di motivi aggiunti, è tardiva e inammissibile. La circostanza che l’atto presupposto non sia stato notificato integra un vizio che inficia l’atto consequenziale, ma la relativa censura deve essere formulata espressamente e tempestivamente, non potendo il giudice supplire all’inerzia della parte.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a una società una cartella di pagamento per l’importo di € 24.253,93, conseguente a un avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro su una sentenza di trasferimento immobiliare ex art. 2932 c.c. La società contribuente impugnava la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, eccependo, tra l’altro, la mancata trascrizione della sentenza e, quindi, l’insussistenza dell’obbligo impositivo. Nel corso del giudizio, la società eccepiva, con le memorie illustrative, la mancata notifica dell’avviso di liquidazione presupposto. La Commissione provinciale rigettava il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, in accoglimento dell’appello della contribuente, dichiarava l’illegittimità della cartella per la mancata previa notifica dell’avviso di liquidazione. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, enunciando il principio secondo cui, in materia di processo tributario, la mancata notificazione dell’atto presupposto (avviso di liquidazione) deve essere fatta valere dalla parte con l’impugnazione dell’atto consequenziale (cartella di pagamento), ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui il vizio di nullità della cartella per mancata notifica dell’atto presupposto deve essere oggetto di tempestiva e autonoma impugnazione, non potendo essere rilevato d’ufficio dal giudice.
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso introduttivo della contribuente, rilevando che in esso non era contenuta alcuna censura specifica relativa alla mancata notifica dell’avviso di liquidazione. La contribuente aveva invece dedotto unicamente profili di merito riguardanti la sussistenza dell’obbligo impositivo e la motivazione della cartella. L’eccezione di mancata notifica era stata sollevata solo in sede di memorie illustrative in primo grado, senza che fossero stati proposti motivi aggiunti ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha quindi ritenuto tale eccezione tardiva e inammissibile.
La Corte ha inoltre distinto il caso di specie da quello oggetto di altra pronuncia (Cass. n. 12237/2019), richiamata dalla contribuente, osservando che quella decisione riguardava un’opposizione esecutiva in materia di sanzioni amministrative, estranea al meccanismo processuale proprio del contenzioso tributario, in cui opera la specifica disciplina dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Tale norma, consentendo l’impugnazione cumulativa dell’atto presupposto non notificato unitamente a quello consequenziale, impone alla parte di attivarsi tempestivamente, non potendo il giudice supplire all’inerzia del contribuente. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, per l’esame delle domande ed eccezioni rimaste assorbite.