Rigetto rinnovazione istruttoria e lieve entità stupefacenti (Cass. pen. n. 8018/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appello penale, il giudice di secondo grado è tenuto a motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo in caso di accoglimento, potendo invece motivarne implicitamente il rigetto quando l’accertamento richiesto non sia dirimente ai fini della decisione e la motivazione della sentenza renda evidente l’irrilevanza della prova. Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (ipotesi della lieve entità), il dato quantitativo della sostanza stupefacente detenuta può assumere valore negativo assorbente, laddove sia tale da escludere la minima offensività della condotta, previa valutazione complessiva di tutti gli elementi del fatto, tra cui il numero di dosi ricavabili e la non occasionalità della condotta.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato dal Tribunale di Lamezia Terme per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti) alla pena di un anno e sette mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa. La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza.
Avverso la sentenza di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione per omessa risposta alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, volta all’acquisizione di documentazione contabile sulla propria disponibilità economica; con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (ipotesi della lieve entità).
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto le censure prive di specificità, rilevando che la sentenza impugnata, pur non contenendo una motivazione esplicita sul rigetto della richiesta istruttoria, aveva affermato la responsabilità dell’imputato prescindendo del tutto dalla disponibilità economica. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice d’appello può motivare implicitamente il rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento, quando l’accertamento domandato non è dirimente per la decisione, e ha osservato che, nella specie, il reato di spaccio si configura indipendentemente dalla capacità economica dell’imputato, essendo l’elemento decisivo la destinazione della droga a terzi, desunta dal notevole quantitativo detenuto (da cui erano ricavabili 782 dosi medie singole), dalla rapida deperibilità della sostanza e dall’assenza di strumenti di conservazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva valorizzato, per escludere la lieve entità, non solo l’elevato quantitativo di sostanza stupefacente, ma anche l’assenza di dati comprovanti l’uso personale da parte dell’imputato, nonché il precedente specifico che attestava la non occasionalità della condotta. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Murolo) secondo cui il dato quantitativo della sostanza detenuta può assumere valore negativo assorbente, escludendo la riconducibilità al comma 5 dell’art. 73, laddove non emergano elementi fattuali idonei a “compensare” tale dato. La Corte ha quindi escluso che il numero di dosi ricavabili costituisca un parametro meramente tecnico, rilevando che, unitamente agli altri indici, era sufficiente a giustificare la qualificazione del reato ai sensi del comma 4 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
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Nota della Redazione
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