Confisca allargata ammessa in executivis se omessa decisione del giudice (Cass. pen. Sez. I n. 28323 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen., il silenzio del giudice della cognizione sulla relativa applicazione non integra un giudicato preclusivo rispetto all’intervento del giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo può disporre la misura, anche de plano ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., salvo che sulla questione abbia già provveduto il giudice della cognizione. Non sussiste eccesso di potere giurisdizionale né violazione del principio di ne bis in idem quando la confisca abbia ad oggetto beni sequestrati in fase di cognizione ma non restituiti né confiscati, e il titolo di reato renda la misura obbligatoria.

Il Fatto

Con provvedimento de plano la Corte di appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva disposto la confisca allargata ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309/1990 su beni e somme riconducibili a un condannato in via definitiva per reati in materia di stupefacenti. I beni erano già stati sottoposti a sequestro preventivo e, in parte, a sequestro probatorio.

Avverso tale provvedimento avevano proposto opposizione il condannato e il terzo che rivendicava la titolarità di una somma in contanti. Respinte le opposizioni, entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione del giudicato, inversione dell’onere della prova e vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la vicenda processuale e osserva che il giudice della cognizione si era pronunciato solo sulla confisca diretta del profitto, commisurato a una somma determinata, senza nulla disporre sulla confisca allargata. Sui beni oggetto di sequestro non era intervenuta né confisca né restituzione.

Da qui il principio: il silenzio del giudice della cognizione non equivale a rigetto implicito e non costituisce giudicato preclusivo. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 29022 del 30.05.2001, secondo cui la confisca può essere disposta dal giudice dell’esecuzione, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione.

Il principio è ribadito da Sez. I n. 16122 del 28.02.2018, che esclude la preclusione anche in rapporto alla confisca ex art. 322-ter cod. proc. pen., qualificando la confisca allargata come misura di sicurezza patrimoniale concorrente e non alternativa. La Corte esclude pertanto la violazione del principio di ne bis in idem sostanziale e del giudicato, nonché l’eccesso di potere giurisdizionale e la violazione dell’art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen.

Quanto al terzo, la Corte rileva che il giudice dell’esecuzione ha valutato analiticamente la documentazione prodotta, escludendo la legittima provenienza delle somme e valorizzando la destinazione dei luoghi alla seriale attività di narcotraffico. Le censure si risolvono in mero dissenso, prive di specifici vizi logici.

Analogamente infondate sono le doglianze del condannato sull’onere della prova e sulla sproporzione: la Corte esclude l’inversione dell’onere e conferma la congruità delle valutazioni di fatto, rigettando i ricorsi con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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