La notifica presso la sede risultante dal registro delle imprese è valida anche con consegna al portiere (Cass. civ. Sez. 1 n. 8530 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale effettuata ai sensi dell’art. 40, comma 8, CCII presso la sede della società risultante dal registro delle imprese è regolare se eseguita mediante consegna dell’atto al portiere dello stabile, ai sensi dell’art. 145, comma 1, c.p.c., senza che rilevi l’eventuale diversa ubicazione della sede effettiva. Il debitore che intenda opporsi alla liquidazione giudiziale è onerato della prova del mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all’art. 2 CCII, atteso che l’assoggettamento alla procedura costituisce la regola generale e il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali l’eccezione. Ai sensi dell’art. 9 CCII, la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice della crisi d’impresa.
Il Fatto
La società proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva rigettato il reclamo contro la decisione del Tribunale di apertura della liquidazione giudiziale, su istanza di due creditori. La Corte distrettuale aveva ritenuto regolare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, eseguita presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese, mediante consegna del plico al portiere dello stabile. La società ricorrente contestava, tra l’altro, la regolarità della notifica e l’accertamento del presupposto soggettivo di fallibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso perché intempestivo. Il ricorso era stato notificato il 14/07/2023 e, non applicandosi la sospensione feriale dei termini ai procedimenti disciplinati dal CCII, il termine per il controricorso ex art. 370 c.p.c. era scaduto il 23/08/2023, mentre il deposito era avvenuto solo il 09/10/2023.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla notifica, affermando che il recapito dell’atto presso la sede risultante dal registro delle imprese, con consegna al portiere dello stabile, integra la corretta applicazione dell’art. 145, comma 1, c.p.c., a norma del quale la notifica alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna al rappresentante, alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede ovvero al portiere dello stabile.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: accertata la regolarità della notifica al debitore presso la sede sociale, è irrilevante verificare la correttezza della notifica eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., anche alla residenza del precedente amministratore.
La Corte ha poi rigettato il terzo motivo, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’onere di provare il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all’art. 2 CCII grava sul debitore. L’omesso deposito della documentazione contabile, come nel caso in esame, si risolve in danno dell’imprenditore, che non può dolersi del mancato accertamento officioso di circostanze che avrebbe dovuto allegare. Il quarto motivo è stato infine ritenuto inammissibile per l’irrilevanza dei fatti asseritamente travisati ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza.
Nota della Redazione
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