Responsabilità da custodia stradale: onere della prova del nesso causale (Cass. civ. n. 7489/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, l’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile il custode per i danni dalla cosa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa. Grava sul danneggiato l’onere di provare il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della cosa. Il giudice di merito, nel valutare la prova, può legittimamente disattendere le consulenze di parte e fondare il proprio convincimento su altri elementi istruttori, purché la motivazione non sia meramente apparente o illogica.
Il Fatto
Un conducente conveniva in giudizio la Città Metropolitana di Roma Capitale per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale avvenuto il 15 maggio 2011, attribuendo l’incidente al cattivo stato di manutenzione della sede viaria e al cedimento del guard-rail. Il Giudice di pace di Roma e, in appello, il Tribunale di Roma, rigettavano la domanda, ritenendo non provata l’esistenza di difetti della strada e ascrivendo il sinistro alla condotta di guida dell’attore. Il danneggiato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili o infondati i motivi proposti. Con riferimento alla dedotta omessa pronuncia sulla richiesta di CTU cinematica, la Suprema Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile, in quanto il giudice di merito, dopo aver esaminato le risultanze probatorie, aveva ritenuto che l’attore non avesse provato il nesso causale tra la condizione della strada e il sinistro. La richiesta di CTU, in quanto volta a supplire a carenze istruttorie, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, la cui valutazione, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha, inoltre, affermato il principio secondo cui in tema di responsabilità da custodia, la prova del nesso causale tra la cosa e il danno grava sul danneggiato, che deve allegare e dimostrare il rapporto causale. Il custode può liberarsi provando il caso fortuito o la condotta colposa della vittima, caratterizzata dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole. Il giudice di merito, nel caso di specie, aveva correttamente applicato tali principi, ritenendo non provato il nesso di causalità materiale tra la cosa in custodia e l’evento di danno, sulla base di una valutazione complessiva delle prove (verbale dei Carabinieri, relazione del cantoniere) che non è censurabile in sede di legittimità.
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