Estinzione per rinuncia e spese a carico del rinunciante (Cass. civ. Sez. I n. 7661 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, anche in assenza di accettazione della parte contro ricorrente costituita, importa l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La declaratoria di estinzione non esclude la condanna del rinunciante alle spese del giudizio, che gli fanno carico in base al principio di causalità, ma preclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 relativo al versamento del doppio contributo unificato. La pronuncia di estinzione per rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza è assunta con ordinanza, ai sensi dell’art. 391, comma 1, cod. proc. civ., come modificato dal d.l. n. 168/2016.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Milano aveva rigettato il reclamo proposto dalla società avverso il decreto del Tribunale che aveva respinto la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con annessa transazione fiscale ex art. 63 CCII. Il giudice distrettuale aveva ritenuto applicabile la nuova disciplina di cui all’art. 1-bis del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103/2023, che aveva introdotto limitazioni all’operatività della transazione fiscale forzosa. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, incentrati sulla asserita illegittima applicazione retroattiva della nuova disciplina.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha rilevato che, in prossimità della pubblica udienza, era stato depositato in PCT un atto di rinuncia sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente, per essere venuto meno l’interesse al ricorso. Ha quindi richiamato il consolidato orientamento secondo cui la rinuncia, a prescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

La Corte ha precisato che tale rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo salva la possibile condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr. Cass. n. 9474/2020, Cass. n. 3971/2020, Cass. n. 3971/2015 e Cass. n. 17187/2014). Nel caso di specie, le spese sono state poste a carico della ricorrente, che ha dato causa alla controversia e ha costretto la controparte a difendersi, senza che sussistessero ragioni meritevoli di apprezzamento per superare la regola della causalità.

La Corte ha infine escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato, atteso che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude tale obbligo (cfr. Cass. n. 25485/2018).

Quanto alla forma, la pronuncia è stata resa con ordinanza, conformemente all’indirizzo delle Sezioni Unite n. 19169/2017, secondo cui la decisione sull’estinzione per rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza deve essere assunta con ordinanza, come previsto dall’art. 391, comma 1, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.l. n. 168/2016 (cfr. anche Cass. n. 10587/2025 e Cass. n. 21509/2024).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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