Legittimazione al reclamo del creditore non aderente all’accordo di ristrutturazione (Cass. civ. Sez. I n. 5310/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accordo di ristrutturazione dei debiti, il reclamo ex art. 51 CCII avverso il decreto di omologazione può essere proposto solo da chi abbia assunto la qualità di parte formale nel giudizio di omologazione, mediante opposizione ai sensi dell’art. 48, comma 4, CCII. Il creditore che non si è opposto tempestivamente all’omologazione non è legittimato a proporre reclamo, né la disciplina transitoria dell’art. 1-bis del d.l. n. 69/2023 (che impone un avviso specifico ai creditori pubblici) si applica alle proposte di transazione depositate anteriormente alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che il termine per l’opposizione decorre dalla iscrizione nel registro delle imprese.
Il Fatto
Una società in liquidazione ha chiesto al Tribunale di Napoli l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, raggiunto con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che rappresentavano complessivamente circa il 93% dei crediti. L’INPS, altro creditore, non ha aderito alle plurime proposte di transazione fiscale ex art. 63 CCII formulate dalla società. Nel corso del giudizio di omologazione, la società ha chiesto l’estensione forzosa dell’accordo all’INPS ai sensi dell’art. 63, comma 2-bis, CCII. Il Tribunale, ritenuta la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale, ha accolto la domanda e omologato l’accordo, estendendolo anche all’INPS. L’INPS ha proposto reclamo ex art. 51 CCII, lamentando l’errata applicazione del cram-down e il difetto di meritevolezza. La Corte d’Appello di Napoli ha accolto il reclamo, revocando l’omologazione, sul presupposto che la mancata adesione dell’INPS non fosse determinante per il raggiungimento della maggioranza del 60%, richiesta dall’art. 63, comma 2-bis, CCII. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso (nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione) rilevando che l’iter logico della decisione sul punto della legittimazione era chiaramente comprensibile e che la doglianza si risolveva in un dissenso di merito non sindacabile in sede di legittimità, secondo i principi sul minimo costituzionale della motivazione.
La Corte ha invece accolto il secondo motivo, relativo alla violazione delle norme sulla legittimazione al reclamo. Ha preliminarmente escluso l’applicabilità dell’art. 1-bis del d.l. n. 69/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 103/2023, che prevede un avviso specifico ai creditori pubblici e la decorrenza del termine per l’opposizione dalla ricezione di tale avviso. La norma transitoria, nel suo comma 6, stabilisce che si applica alle proposte di transazione depositate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (15 giugno 2023). Nel caso di specie, le proposte erano state depositate nel 2022 e il ricorso per l’omologazione era stato depositato il 3 maggio 2023, quindi in data anteriore. I successivi addendum e integrazioni, intervenuti nel corso del giudizio, non potevano far rientrare la fattispecie nell’ambito di applicazione della nuova disciplina.
La Corte ha quindi richiamato il consolidato principio secondo cui il reclamo ex art. 51 CCII può essere proposto solo da chi ha assunto la qualità di parte formale nel giudizio di omologazione. Nel procedimento di omologazione, la parte si costituisce mediante opposizione ex art. 48, comma 4, CCII, da proporre entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. L’INPS, che non aveva proposto opposizione tempestiva, non era divenuto parte del giudizio di omologazione e, pertanto, difettava di legittimazione attiva per proporre reclamo. La Corte ha escluso la ricorrenza di eccezionali ipotesi di legittimazione al reclamo per violazioni processuali che avessero impedito la partecipazione al giudizio, non essendo state dedotte dall’INPS. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il reclamo dell’INPS per difetto di legittimazione, assorbendo il terzo motivo relativo all’interpretazione dell’art. 63, comma 2-bis, CCII.
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