La violazione del contraddittorio per il mancato accesso al fascicolo telematico va allegata in concreto (Cass. civ. Sez. I n. 6663 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione del contraddittorio per l’impossibilità di accesso al fascicolo telematico è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., ove non indichi quale attività difensiva sia rimasta preclusa o concretamente pregiudicata dal malfunzionamento del sistema di ostensione degli atti. La lesione del diritto di difesa non può essere dedotta in astratto, ma deve essere verificata in concreto, atteso che la pretermissione di una fase processuale integra una lesione ontologica e autoevidente delle potenzialità difensive della parte solo quando il legislatore ne abbia già valutato ex ante il disvalore, a prescindere dall’accertamento delle concrete conseguenze pregiudizievoli. L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità in caso di error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura e non esonera il ricorrente dall’onere di specificare i fatti processuali alla base dell’errore denunciato.
Il Fatto
A seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale disposta dal Tribunale di Palermo su ricorso del pubblico ministero, la società debitrice proponeva reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII, deducendo la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, derivante dall’impossibilità di accedere al fascicolo d’ufficio e a quello del PM, negando l’inadempienza riguardante debiti solo fiscali e contestando la sussistenza dello stato di insolvenza. La Corte d’appello rigettava il reclamo e la società proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente denunciava la violazione dell’art. 34, comma 1, del d.m. n. 44/2011, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 39 e 41 CCII, in uno alla violazione del principio del contraddittorio e degli artt. 24 e 111 Cost., lamentando di non aver mai potuto prendere visione dell’intero fascicolo telematico. La Corte di cassazione, condividendo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità del motivo, rilevando che la società non aveva indicato quale attività difensiva fosse rimasta preclusa o concretamente pregiudicata dall’impossibilità di accedere al fascicolo.
La Corte ha precisato che la denuncia di un error in procedendo non esonera il ricorrente dall’onere di specificare il contenuto della critica e i fatti processuali alla base dell’errore, dovendo la censura essere contenuta nel ricorso per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui solo la pretermissione o la sostanziale vanificazione di una fase processuale, alla cui partecipazione il legislatore ha previsto le parti su un piano di parità, integra una lesione ontologica delle potenzialità difensive.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva accertato che la documentazione non visibile constava di atti predisposti dalla stessa società o a questa comunque relativi, quali bilanci di esercizio, dichiarazioni dei redditi e visura camerale, risultando quindi superfluo insistere per l’acquisizione di documenti già nella disponibilità della debitrice. Il malfunzionamento del sistema di ostensione degli atti del fascicolo telematico, pur certo, doveva essere valutato in concreto, verificando la compromissione delle prerogative difensive della parte, nella specie insussistente.
Quanto alle conseguenze economiche, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’erario, stante l’ammissione della procedura al patrocinio a spese dello Stato, nonché al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., trattandosi di giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023 e deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 360-bis c.p.c. – Inammissibilità del ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 38 CCII – Iniziativa del pubblico ministero
- Art. 39 CCII – Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza
- Art. 41 CCII – Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale
- Art. 51 CCII – Impugnazioni