Complicanza chirurgica: la prevedibilità astratta non esclude la colpa (Cass. civ. Sez. III n. 4704/2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione clinica di “complicanza” non ha rilievo ai fini dell’esonero da responsabilità del medico, poiché l’evento dannoso può ricondursi o a un fatto prevedibile ed evitabile (ascrivibile a colpa) o a un fatto imprevedibile o inevitabile (causa non imputabile). In tema di responsabilità medica, incombe sul sanitario l’onere di dimostrare la particolare difficoltà della prestazione e, in ogni caso, il carattere inevitabile dell’evento lesivo. La difettosa tenuta della cartella clinica non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, al quale è dato ricorrere a presunzioni quando la prova diretta sia resa impossibile dal comportamento della controparte.
Il Fatto
Un paziente, sottopostosi a intervento chirurgico di erniectomia cervicale, ha riportato una lesione del nervo laringeo con disfonia permanente che gli ha impedito l’espletamento di una regolare vita lavorativa, con ripercussioni sulla vita familiare e sull’equilibrio psico-emotivo. Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che la lesione costituisse una complicanza non evitabile, come confermato dai consulenti tecnici d’ufficio. La Corte d’Appello di Napoli ha invece accolto l’appello del paziente, condannando l’Azienda Ospedaliera al risarcimento del danno, e ha respinto la domanda proposta dai familiari. I sanitari hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla motivazione apparente e al travisamento della prova, rilevando che il motivo coacervava diversi profili di vizio senza individuarli specificamente, e che la motivazione della Corte d’Appello era presente e coerente, fondata sulla mancata dimostrazione dell’inevitabilità della complicanza e sulla mancata deduzione della speciale difficoltà dell’intervento, da considerarsi routinario.
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, con cui i ricorrenti contestavano la presunzione di colpa fondata sulla natura routinaria dell’intervento. Ha affermato che, in tema di responsabilità medica, il paziente deve provare il nesso causale tra l’aggravamento della patologia e la condotta del sanitario, mentre incombe sul debitore la prova della causa imprevedibile e inevitabile dell’inesatta esecuzione della prestazione. La Corte d’Appello aveva correttamente accertato il nesso causale e la mancata dimostrazione dell’inevitabilità della lesione, non risultando alcun accertamento positivo in tal senso dalle conclusioni della CTU.
La Corte ha infine dichiarato infondato il terzo motivo, con cui si deduceva l’ultrapetizione per l’accoglimento di una domanda nuova sul consenso informato. Ha chiarito che la Corte d’Appello non aveva accolto la domanda sotto il profilo della lesione del diritto all’autodeterminazione, ma aveva valorizzato la lacunosità della cartella clinica al fine di ritenere non rilevante la conclusione della CTU sull’assenza di rilievi negativi, applicando il principio secondo cui la difettosa tenuta della cartella clinica non può pregiudicare il paziente, al quale è dato ricorrere a presunzioni ai sensi del principio di vicinanza della prova.
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