Termine per il concordato con riserva e condanna del rappresentante per mala fede (Cass. civ. Sez. I n. 16358 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine assegnato ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), CCII ha natura decadenziale ed è improrogabile in presenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, sicché la questione della sua mancata proroga è priva di interesse se il giudice ha comunque esaminato nel merito la proposta depositata entro il termine originario, dichiarandola inammissibile per insormontabili carenze di fattibilità. La condanna del legale rappresentante della società al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 51, comma 15, CCII postula l’accertamento della sua mala fede nel conferimento della procura, nozione coincidente con la consapevolezza dell’infondatezza della domanda o delle tesi sostenute, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., e può essere desunta dall’inammissibilità del ricorso privo di qualsiasi aggancio alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il Fatto

La società aveva presentato domanda di concordato con riserva ex art. 44 CCII dopo che numerosi creditori e il pubblico ministero avevano chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale. Il tribunale aveva concesso il termine per il deposito del piano e della documentazione, rigettando la successiva istanza di proroga e dichiarando, all’esito dell’udienza, inammissibile la proposta concordataria per manifesta inidoneità a soddisfare i creditori, aprendo contestualmente la liquidazione giudiziale. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, rigettando il reclamo della società e del suo legale rappresentante, condannato altresì al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 51, comma 15, CCII per la natura defatigatoria del reclamo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per carenza di interesse: la questione della mancata proroga del termine ex art. 44 CCII era divenuta irrilevante, poiché la Corte territoriale aveva comunque esaminato nel merito la proposta depositata nel termine originario, ritenendola inammissibile per criticità radicali sulla fattibilità del piano, senza che i motivi di ricorso ne affrontassero le relative statuizioni. In ogni caso, la richiesta di proroga non avrebbe potuto essere accolta, giacché l’art. 44, comma 1, lett. a), CCII, nella versione applicabile ratione temporis, esclude irrefutabilmente la proroga in presenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale.

Da ciò discende la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma, improntata a criteri oggettivi di celerità e soggettivi di serietà dell’iniziativa concordataria assunta dal debitore per contrastare l’iniziativa di creditori e pubblico ministero, con la conseguente ragionevole rimessione alla discrezionalità del legislatore della scansione procedurale dei termini.

Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché versato nel merito. La Corte ha chiarito che la condanna del legale rappresentante ex art. 51, comma 15, CCII presuppone la sua mala fede nel conferimento della procura, nozione da interpretare alla luce della giurisprudenza consolidata sull’art. 96 c.p.c., come consapevolezza dell’infondatezza della domanda o delle tesi sostenute, distinta dalla colpa grave consistente nella carenza dell’ordinaria diligenza. Tale consapevolezza può essere desunta dall’inammissibilità del ricorso, purché motivata con specifico riferimento alla sua natura defatigatoria, come nel caso di specie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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