Reclamabile il diniego di sospensione delle vendite nella liquidazione del sovraindebitato (Cass. civ. Sez. I n. 14804 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato di cui agli artt. 14-ter e ss. della l. n. 3 del 2012, il rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, non solo alle fasi di apertura della procedura e di formazione del passivo, ma anche alla fase di liquidazione del patrimonio ex art. 14-novies della stessa legge. È quindi ammissibile il reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso il provvedimento del giudice delegato che rigetti l’istanza di sospensione delle operazioni di vendita, trattandosi di atto potenzialmente lesivo dei diritti del debitore, dei creditori o di altri interessati, da proporre entro dieci giorni dalla comunicazione.
Il Fatto
Nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio di un soggetto sovraindebitato, la ex coniuge del debitore proponeva istanza di revoca del provvedimento di apertura della procedura e, comunque, di sospensione delle operazioni di vendita immobiliare, deducendo l’esistenza di un proprio credito non rappresentato nella domanda di accesso alla procedura. La ricorrente segnalava inoltre la mancata trascrizione del decreto di apertura e l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni dell’ex marito. Il giudice delegato, disattesa l’istanza, disponeva la liberazione degli immobili per procedere alla vendita. Il reclamo proposto dalla ricorrente avverso tale provvedimento veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale, sul rilievo che il rinvio al regime di reclamabilità ex art. 739 c.p.c. sarebbe previsto solo per specifici provvedimenti e che quello impugnato, avendo natura ordinatoria, non rientrerebbe in alcuna delle suddette categorie.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso straordinario, escludendo in primo luogo il difetto di decisorietà del provvedimento impugnato. Il contenuto “declinatorio” del decreto del Tribunale, che ha privato la parte del controllo giudiziale di merito sulla statuizione del giudice delegato in tema di sospensione delle vendite, rende ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nella procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter e ss. della l. n. 3 del 2012, il rito camerale si applica, in quanto compatibile, anche alla fase di liquidazione di cui all’art. 14-novies, sicché è onere delle parti interessate impugnare con reclamo gli eventuali atti lesivi dei propri diritti, in virtù dei principi di efficienza delle procedure concorsuali e di stabilità delle vendite giudiziarie, sottesi anche all’art. 2929 c.c.
La fase di liquidazione del sovraindebitamento è strutturata sulla falsariga di quella del fallimento, con cui condivide natura concorsuale, ratio e finalità. Ne consegue che i provvedimenti del giudice delegato lesivi di diritti possono essere assoggettati a reclamo nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio. Il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione delle operazioni di vendita, adottato ai sensi dell’art. 14-novies, comma 2, l. n. 3/2012, ben poteva essere impugnato con reclamo da proporre entro dieci giorni dalla comunicazione. La Corte ha quindi cassato il decreto con rinvio al Tribunale in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2929 c.c. – Nullità del processo esecutivo
- Art. 737 c.p.c. – Forma della domanda e del provvedimento
- Art. 739 c.p.c. – Reclami delle parti