Giudice dell’esecuzione e controllo delle clausole abusive dopo decreto ingiuntivo non opposto (Cass. civ. Sez. III n. 17055 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il consumatore non abbia proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione circa la vessatorietà delle clausole contrattuali poste a fondamento del credito, la decisione monitoria non è idonea a formare il giudicato e il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole deve poter essere effettuato dal giudice dell’esecuzione, dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito, anche d’ufficio. Il giudice dell’esecuzione può quindi riattivare il contraddittorio sulla questione pregiudiziale pretermessa, in attuazione degli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13/CEE. Tale controllo incontra tuttavia un limite nell’avvenuta vendita del bene pignorato o nell’assegnazione del credito, in ragione della tutela della sicurezza degli acquisti effettuati alle aste giudiziarie, restando i vizi del processo esecutivo inopponibili all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 2929 cod. civ.
Il Fatto
Un debitore esecutato propose opposizione agli atti esecutivi nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, promossa da una società di intermediazione. L’acquirente dell’immobile in sede di vendita forzata si costituì e resistette; gli altri soggetti rimasero contumaci. Nel corso del giudizio di merito intervenne la coniuge del debitore, comproprietaria del bene staggito in regime di comunione.
L’opposizione venne rigettata in unico grado. I ricorrenti impugnarono la decisione con ricorso per cassazione, cui ne seguì un secondo di identico tenore, successivamente riunito al primo. La questione centrale verteva sulla possibilità di far valere le nullità consumeristiche in sede esecutiva, nonostante il decreto ingiuntivo non opposto posto a fondamento dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che la mancata attivazione del giudice del monitorio, imposta dall’art. 6, § 1, della Dir. 93/13/CEE, rende la decisione non opposta inidonea a dar vita al giudicato. Ciò consente, anche nella successiva sede esecutiva, una riattivazione del contraddittorio impedito sulla questione pregiudiziale pretermessa.
Il Collegio richiama la giurisprudenza nomofilattica: le Sezioni Unite n. 9479 del 06.04.2023 hanno affermato che, se il consumatore non ha opposto un decreto ingiuntivo privo di motivazione sulla vessatorietà delle clausole, il controllo deve poter essere svolto dal giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, e che l’avvertimento di cui all’art. 641, comma 1, cod. proc. civ. non conteneva l’informazione sulla decadenza.
Tale controllo subisce però un limite nell’avvenuta vendita del bene pignorato o nell’assegnazione del credito. La Corte richiama la giurisprudenza eurounitaria e la Cass. n. 8911 del 29.03.2023, che esclude la rilevabilità d’ufficio delle nullità consumeristiche in sede distributiva. L’esito di intangibilità del trasferimento coattivo è coerente con l’art. 2929 cod. civ., che rende inopponibili all’aggiudicatario i vizi del processo esecutivo non fatti valere con l’opposizione agli atti esecutivi, come affermato dalle Sezioni Unite n. 21110 del 28.11.2012.
Quanto agli ulteriori motivi, la Corte rileva l’inammissibilità delle censure sui ribassi, tardive perché proposte a vendita conclusa, dovendo essere fatte valere avverso l’ordinanza di vendita (Cass. n. 8145 del 08.04.2014). Le circostanze perturbatrici devono essere specificamente allegate e rapportate alla singola procedura, non potendosi inferire dalla condanna penale dell’acquirente.
Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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