Rinotifica dell’ordine di demolizione ai nuovi proprietari e legittimità dell’ingiunzione (TAR Sicilia n. 214 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di trasferimento della disponibilità dell’immobile abusivo, il Comune è tenuto a rinotificare l’ordine di demolizione ai nuovi titolari, poiché l’accertamento dell’inottemperanza di cui all’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 presuppone un ordine concretamente eseguibile e l’imputabilità soggettiva dell’inadempimento. La rinnovazione della notifica non costituisce illegittima duplicazione del procedimento amministrativo, ma adempimento necessario ai fini dell’esecuzione dell’ingiunzione. Le censure già proposte avverso il pregresso provvedimento e decise con sentenza di rigetto non possono essere riproposte: opera il ne bis in idem, espressivo dell’esigenza di prevenire inutili ripetizioni processuali e giudicati contrastanti.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi della originaria destinataria di un ordine di demolizione del 2014, impugnavano l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune nel settembre 2023 e notificata agli attuali proprietari dell’immobile. Il provvedimento del 2014 era stato gravato con ricorso deciso con sentenza di rigetto, a sua volta appellata innanzi al CGARS. Con il nuovo ricorso i ricorrenti deducevano la duplicazione del pregresso provvedimento, i vizi della prima ingiunzione — anteriorità dell’immobile al vincolo, assenza del parere soprintendizio — e l’omessa notifica degli atti presupposti, invocando una motivazione rafforzata per l’affidamento maturato nel tempo.

Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto. All’udienza pubblica il Collegio rilevava, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di parziale inammissibilità delle censure riferite all’ordinanza del 2014 e poneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale distingue i motivi. Quelli già proposti avverso l’ordinanza ingiuntiva del 2014 e reiterati nel nuovo giudizio sono inammissibili per violazione del ne bis in idem. La regola, applicabile al processo amministrativo per il rinvio esterno dell’art. 39, comma 1, c.p.a., presuppone l’identità delle parti e degli elementi identificativi dell’azione e opera anche quando si impugnino provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità inerenti al medesimo rapporto, in forza degli artt. 2929 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 7506 del 2024 e TAR Sicilia Catania, Sez. I, n. 3168 del 2024.

Parimenti inammissibili sono i motivi proposti per la prima volta ma riferibili all’ordinanza del 2014, di cui l’atto impugnato costituisce rinnovazione soggettiva: essi avrebbero dovuto essere proposti contro la prima, eventualmente in sede di riassunzione, e oggi sono tardivi.

Quanto all’unico motivo autonomo, il Collegio lo ritiene infondato. La rinnovazione della notifica agli attuali proprietari non è duplicazione illegittima, ma adempimento necessario per l’esecuzione dell’ingiunzione ai danni dei soggetti subentrati nella disponibilità del bene. L’acquisizione al patrimonio comunale presuppone la colpevole inottemperanza e richiede l’accertamento dell’elemento psicologico, non potendo dipendere da causa di forza maggiore o altre ragioni ostative (Cons. Stato, Sez. II, n. 714 del 2023). L’atto di accertamento dell’inottemperanza, in quanto privativo della proprietà, esige un ordine concretamente eseguibile e l’imputabilità soggettiva, specie quando il destinatario dell’acquisizione non coincida con quello dell’ordine (Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 3974 del 2023). Il Collegio richiama anche il parere del C.G.A.R.S. n. 70/2023, secondo cui l’omessa notificazione agli eredi impedisce la successiva acquisizione al patrimonio comunale.

Il ricorso è dunque dichiarato in parte inammissibile e per il resto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2929 c.c.

Tutte le 14 sentenze sull'art. 2929 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *