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Annullamento con rinvio per vizio di motivazione sulla recidiva e pena illegale inferiore al minimo edittale (Cass. pen. n. 30053 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La confessione resa dall’imputato è potenzialmente valorizzabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche, ma l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. necessita di un substrato cognitivo e di una motivazione adeguata che dia conto degli elementi positivi del fatto o della personalità dell’autore. L’esclusione della recidiva facoltativa impone uno specifico onere motivazionale che non può ritenersi assolto nemmeno implicitamente, dovendo il giudice apprezzare la concreta insussistenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità sociale del reo. È illegale la determinazione della pena base in misura inferiore al minimo edittale, come nel caso del delitto di porto abusivo di arma clandestina di cui all’art. 23, quarto comma, legge n. 110/1975.

Il Fatto

Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, pronunciando sentenza ex artt. 438 e 449 cod. proc. pen., dichiarava la penale responsabilità di due imputati in relazione ai reati di cui agli artt. 3 e 23, terzo comma, legge n. 110/1975. Il giudice, ritenuta la continuazione, concedeva le attenuanti generiche, escludeva la recidiva specifica e reiterata contestata e condannava entrambi gli imputati alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 200,00 di multa, così ridotta per effetto del rito.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale, articolando cinque motivi di doglianza. Con il ricorso si lamentava, in particolare, l’assorbimento dell’aggravante di cui all’art. 4, secondo comma, legge n. 694/74; la mancata contestazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen.; l’errata applicazione dell’art. 69 cod. pen.; la carenza motivazionale in punto di esclusione della recidiva e concessione delle attenuanti generiche; l’errore nella determinazione della pena base, ritenuta inferiore al minimo edittale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il terzo motivo di ricorso. Il richiamo operato nel capo di imputazione alla legge n. 694/74 costituiva l’effetto di un mero errore materiale, atteso che tale apparato normativo disciplina il porto delle armi a bordo degli aeromobili, circostanza palesemente estranea al fatto storico contestato. La Corte ha inoltre precisato che l’art. 4 di detta legge non regola alcuna circostanza aggravante applicabile, limitandosi a richiamare le disposizioni del codice della navigazione sui poteri del comandante dell’aeromobile. Il giudice di merito aveva correttamente ipotizzato la volontà dell’organo di accusa di contestare gli artt. 12 e 14 della diversa legge n. 497/74, reato comunque assorbito nella fattispecie di cui all’art. 23 legge n. 110/1975, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 41588 del 2017.

La seconda censura è stata dichiarata inammissibile. L’art. 423 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 441 stesso codice, faculta il Pubblico ministero a richiedere la modifica dell’imputazione senza dover attendere una sollecitazione del giudice. La Corte ha ritenuto palesemente inconferente il riferimento all’art. 521 cod. proc. pen., operante solo nell’ipotesi in cui il fatto risulti diverso da quello contestato e non quando emergano profili di un diverso fatto storico.

Il quarto motivo è stato accolto limitatamente al capo concernente la recidiva. La Corte ha ribadito che la confessione può essere valorizzata per le attenuanti generiche, ma l’apparato motivazionale del giudice di merito è risultato oltremodo sintetico. Quanto alla recidiva, invece, l’esclusione richiede uno specifico onere motivazionale che non può ritenersi assolto dal richiamo alla confessione, circostanza del tutto eccentrica rispetto al giudizio di pericolosità sociale richiesto dalla norma. La motivazione è apparsa quindi meramente apparente.

Il quinto motivo è stato ritenuto fondato. La pena base è stata determinata in misura illegale, essendo stata quantificata in un anno di reclusione, inferiore al minimo edittale di due anni previsto per il delitto di porto abusivo di arma clandestina di cui all’art. 23, quarto comma, legge n. 110/1975. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’aggravante della recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Pisa in diversa composizione, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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