Omessa motivazione sull’elemento psicologico e tenuità del fatto nel reato continuato (Cass. pen. n. 14470 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso per cassazione che riproponga le medesime doglianze già prospettate in appello in ordine all’elemento psicologico del reato, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. In tema di reato continuato, la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione non è di per sé ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., ma richiede una valutazione unitaria del più articolato contesto in cui la condotta si è inserita, sempre che i fatti siano espressione di un’unica volizione criminosa e di un unitario contesto spazio-temporale.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli condannava l’imputato alla pena di mesi tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 e 582-585 cod. pen., per essersi dato alla fuga con modalità pericolose dopo l’alt intimato dagli operanti e per aver cagionato lesioni al pubblico ufficiale nell’impatto con il suo veicolo. La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato e alla invocata causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per il solo reato di lesioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il primo motivo generico. La doglianza concernente il difetto dell’elemento soggettivo, fondata sul movente dell’imputato che voleva tornare a casa per prelevare il casco, era già stata prospettata e risolta con la sentenza di primo grado, le cui motivazioni erano state espressamente richiamate dalla Corte di appello. Il ricorrente non si confrontava con le argomentazioni della sentenza impugnata, proponendo una mera lettura alternativa di dati di fatto non consentita in sede di legittimità.
Il Collegio ha evidenziato che le lesioni cagionate al pubblico ufficiale erano direttamente conseguenti alla condotta cosciente e volontaria di sottrarsi all’alt, intraprendendo manovre di guida pericolose. Ha inoltre osservato che la condotta contestata ex art. 337 cod. pen. è ora prevista come autonomo reato dall’art. 192, comma 7-bis, del Codice della strada, introdotto dal decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, ma che la sopravvenuta modifica normativa, punendo la nuova fattispecie speciale con la medesima pena edittale, non ha riflessi sulla decisione del caso in esame.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto generico e manifestamente infondato. La Corte di appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione riferibile alla condotta nella sua complessità, evidenziando la pericolosità del contegno per gli utenti della strada, posto in essere in pieno giorno e in zona affollata.
In tema di reato continuato, la Corte ha richiamato il principio per cui la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione non è di per sé ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., richiedendosi una valutazione unitaria del contesto in cui la condotta si è inserita, a meno che i fatti non siano stati commessi in contesti spazio-temporali diversi. Nel caso di specie, correttamente il giudice di merito ha proceduto a una valutazione unitaria di un fatto espressione di un’unica volizione criminosa, pur se violativo di più disposizioni di legge.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 192 C.d.S. – Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti