Partecipazione al sodalizio e ruolo nella contabilità dello spaccio (Cass. pen. Sez. V n. 31541 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità della Cassazione non consente la revisione degli elementi fattuali né la rivalutazione del quadro indiziario, essendo circoscritto alla congruità e alla logica della motivazione del tribunale del riesame, valutata secondo il particolare canone della qualificata probabilità di colpevolezza. La partecipazione al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 può essere desunta anche dalla gestione della contabilità dei proventi illeciti e dalla raccolta sistematica del denaro dello spaccio, quali contributi indispensabili all’operatività del sodalizio secondo una ripartizione di ruoli. Il patto associativo non richiede un accordo formale ed espresso, potendo risultare di fatto, e la durata dell’apporto è irrilevante ai fini della configurabilità della condotta. Il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve essere concreto e attuale, senza che si richieda la previsione di specifiche occasioni di ricaduta.

Il Fatto

Il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli applicava in data 13.01.2025 la misura della custodia in carcere nei confronti di quattro indagati, gravemente indiziati di delitti associativi di stampo camorristico e finalizzati al narcotraffico. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 28.02.2025, confermava il provvedimento cautelare, rigettando le istanze difensive.

Avverso tale ordinanza proponevano distinti ricorsi per cassazione tutti gli indagati, contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l’elemento psicologico del reato associativo, l’applicabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e l’inadeguatezza della misura carceraria rispetto alle esigenze cautelari. Il Procuratore generale chiedeva dichiararsi i ricorsi inammissibili.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato principio secondo cui, in materia di provvedimenti de libertate, il giudice di legittimità non può rivedere gli elementi materiali e fattuali, né lo spessore degli indizi, né le condizioni soggettive dell’indagato in rapporto alle esigenze cautelari. L’esame resta circoscritto alla verifica delle ragioni giuridiche della decisione e dell’assenza di illogicità evidenti, secondo il canone della qualificata probabilità di colpevolezza proprio della fase cautelare.

Quanto alla posizione del primo ricorrente, la Corte ritiene immune da censure la motivazione del riesame, che ha valorizzato le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e il riscontro offerto dalle conversazioni captate. Il passaggio del ricorrente al gruppo camorristico divenuto egemone sul territorio è ricostruito come messa a disposizione della rete di spacciatori, con gestione continuativa del traffico. Viene richiamato il principio per cui risponde del reato associativo mafioso e di quello finalizzato al narcotraffico anche chi opera nel solo traffico, purché consapevole della gestione da parte del sodalizio mafioso.

Per il secondo ricorrente, la Corte ribadisce che le captazioni cui non abbia partecipato l’indagato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al libero convincimento di cui all’art. 192, comma primo, cod. proc. pen., senza necessità di riscontri esterni. Il ruolo di gestore della contabilità dei proventi dello spaccio è ritenuto contributo indispensabile all’operatività del sodalizio. La Corte esclude che il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 richieda una struttura complessa: è sufficiente un’organizzazione anche rudimentale ma stabile, il cui elemento differenziale rispetto al concorso di persone risiede nell’elemento organizzativo. Il patto associativo può essere di fatto, e la durata breve dell’apporto non esclude il vincolo.

Per il terzo e il quarto ricorrente, la raccolta sistematica del denaro presso il circolo ricreativo e la gestione della contabilità, con consegna delle dosi e assunzione di decisioni rilevanti, integrano la partecipazione al sodalizio. L’elemento soggettivo è insito nel ruolo, non essendo richiesta la conoscenza reciproca di tutti gli associati.

Le censure sulle esigenze cautelari sono infondate: l’attualità del pericolo di reiterazione non equivale all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta e la prognosi si ancora alle modalità del fatto e alla personalità dell’indagato. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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