COSAP e sanzioni: la Cassazione sull’inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 15614 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. quando non riproduce, neppure per stralcio, il contenuto degli atti e dei documenti richiamati. Èaltresì inammissibile il motivo che, pur rubricato come violazione di legge, solleciti una nuova valutazione degli elementi istruttori, non consentita in sede di legittimità. In tema di COSAP, il corrispettivo richiesto per l’occupazione di suolo pubblico non integra una sanzione disciplinata dal codice della strada o dalla legge n. 689/1981, trovando applicazione la normativa speciale che prevede sanzioni autonome. Il giudice di merito non è tenuto ad ammettere mezzi istruttori, inclusa la CTU, quando li ritenga superflui, essendo la relativa valutazione sottratta al sindacato di legittimità se congruamente motivata.
Il Fatto
Il Condominio di via Niccolini n. 60 di Napoli aveva impugnato un avviso di pagamento del Comune per il canone COSAP, relativo all’occupazione di suolo pubblico per lavori alla facciata. Il condominio contestava la natura pubblica dell’area e deduceva la nullità dell’avviso per omessa contestazione della violazione. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibili i motivi di gravame, ritenendo i rilievi generici, nuovi o non specifici. Il condominio proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 14 della legge n. 689/1981 e delle norme in materia di ammissione dei mezzi istruttori.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Con riferimento al primo motivo, ha rilevato il difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente riprodotto il contenuto degli atti richiamati. Inoltre, nonostante la rubrica del motivo evocasse una violazione di legge, le argomentazioni erano dirette a sollecitare una nuova valutazione del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha rammentato che, in caso di doppia decisione conforme di merito, è preclusa la doglianza sul vizio di motivazione, essendo applicabile, nel caso di specie, la disciplina dell’art. 360, quarto comma, c.p.c.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha condiviso la statuizione della Corte territoriale che aveva escluso l’applicabilità del codice della strada e della legge n. 689/1981 alla fattispecie. È stato chiarito che il COSAP costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici, per cui la presenza di una sanzione nell’avviso non legittima l’applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative, essendo la stessa già prevista dalla disciplina speciale.
Infine, sul terzo motivo, la Corte ha ribadito che il giudice di merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova, inclusa la CTU, allorché li ritenga superflui. La valutazione di rilevanza e ammissibilità delle prove è affidata al suo potere discrezionale e, se motivata, si sottrae al sindacato di legittimità. Nel caso in esame, la prova testimoniale era volta a dimostrare la natura privata del suolo, circostanza ritenuta ininfluente, poiché dirimente era la sua destinazione alla pubblica fruizione.
Nota della Redazione
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