Nullità della sentenza per non integrità del contraddittorio nell’opposizione alla vendita ex art. 2797 c.c. (Cass. civ. n. 3000 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione alla vendita della cosa data in pegno, disciplinata dall’art. 2797 cod. civ., ha la sostanziale natura di opposizione all’esecuzione, riconducibile all’art. 615 cod. proc. civ., e soggiace alle medesime regole processuali. In caso di espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore originario o diretto è litisconsorte necessario, in quanto soggetto nei cui confronti l’accertamento della sussistenza e dell’entità dei crediti posti a base dell’azione esecutiva è destinato a produrre effetti immediati e diretti. L’omessa evocazione del debitore diretto determina la nullità della sentenza, che, se non rilevata nel merito, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con rimessione della causa al giudice di primo grado.

Il Fatto

Un Comune, in qualità di terzo datore di pegno, aveva costituito in garanzia le proprie azioni societarie a favore di un istituto di credito, per garantire i finanziamenti concessi a una fondazione da esso costituita. A seguito dell’inadempimento della fondazione, la banca attivava la procedura di vendita del bene ai sensi dell’art. 2797 cod. civ., senza che il Comune proponesse opposizione. Il Comune introduceva quindi plurimi giudizi, sia in opposizione alla vendita sia per far valere l’invalidità dei contratti di pegno, ottenendo pronunce contrastanti nei vari gradi di merito avverso le quali entrambe le parti proponevano ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte, preliminarmente, disponeva la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, attesa l’identità delle parti e la comune sottesa questione relativa alla validità dei contratti di pegno. Nel merito, il Collegio dava atto della complessità e dell’annosità della vicenda, ma riteneva di dover rilevare, anche d’ufficio, l’originaria non integrità del contraddittorio.

Richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che l’opposizione alla vendita ex art. 2797 cod. civ. ha natura di opposizione all’esecuzione, riconducibile all’art. 615 cod. proc. civ., e che, in caso di espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore originario è litisconsorte necessario del giudizio, essendo il soggetto nei cui confronti l’accertamento dei crediti posti a base dell’esecuzione è destinato a produrre effetti diretti.

Nel caso di specie, la fondazione debitrice principale non era mai stata ritualmente coinvolta in alcuno dei giudizi di merito, né alcuna allegazione era stata sottoposta alla Corte per giustificare tale omissione. La mancata evocazione del debitore diretto integrava quindi un vizio insanabile del contraddittorio, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.

In applicazione dell’art. 383, comma terzo, cod. proc. civ., la Corte ha cassato entrambe le sentenze impugnate, senza esaminare i motivi di ricorso, rimettendo la causa al giudice di primo grado in diversa composizione per la rinnovazione del giudizio una volta restaurata l’integrità del contraddittorio, con integrale rinvio anche delle spese dell’intero processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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