Parere interlocutorio sullo schema di d.P.R. sul riutilizzo delle acque reflue affinate (Cons. Stato n. 918 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome non determina un automatico superamento del dissenso: l’Amministrazione deve dimostrare l’esistenza di un blocco procedimentale e l’avvenuto esperimento di reiterate trattative condotte secondo il principio di leale collaborazione, recependo le proposte emendative ritenute accoglibili. In sede di esecuzione di un regolamento europeo, l’Amministrazione è tenuta a garantire la conformità dell’atto nazionale all’intero quadro normativo unionale richiamato dal regolamento medesimo, anche con riferimento alla successiva normativa in materia. Il parere consultivo su un atto normativo può essere espresso in via interlocutoria, con sospensione della decisione definitiva in attesa di integrazioni istruttorie.
Il Fatto
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate, adottato in esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 e ai sensi dell’art. 99, comma 1, d.lgs. n. 152/2006. Il provvedimento, già approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, non ha ottenuto la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni: nella seduta del 2 aprile 2026 è stata sancita la mancata intesa. Ciononostante, l’Amministrazione ha sottoposto lo schema alla Sezione consultiva, ritenendo sussistenti i presupposti per la prosecuzione dell’iter.
La Motivazione della Corte
La Sezione osserva, sotto il profilo formale, che il preambolo dello schema non richiama tutti i regolamenti e le direttive indicati dal considerato 23 del regolamento (UE) 2020/741, necessari a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute. Invita pertanto l’Amministrazione a fornire una relazione integrativa che attesti motivatamente il rispetto dell’intera disciplina unionale, inclusa la direttiva (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane, e l’assenza di rischi per il riutilizzo a fini industriali, civili e ambientali, anche sulla base dei pareri tecnici di ISS e ISPRA.
Con riguardo alla mancata intesa, la Sezione richiama l’insegnamento della Corte costituzionale n. 142/2016: la leale collaborazione impone di esperire reiterate trattative e, anche in caso di blocco, di evitare una drastica decisione unilaterale. Rileva che non emerge un blocco procedimentale e che, pur avendo l’Amministrazione ritenuto accoglibili numerose proposte emendative delle regioni, nessuna risulta recepita nello schema trasmesso. Invita pertanto a chiarire le ragioni del mancato recepimento e a valutare l’accoglimento di alcune proposte, anche per prevenire il contenzioso.
Sul fronte finanziario, la Sezione evidenzia il rischio che gli ingenti investimenti per l’affinamento e il riutilizzo gravino in misura contenuta sulla tariffa del servizio idrico integrato, restando affidati a strumenti non definiti nella struttura e nei contenuti. Chiede elementi conoscitivi ulteriori sulle fonti di finanziamento e sulle stime dell’ARERA, nonché sulle modalità per incentivare la domanda di acque affinate.
Infine, la Sezione chiede un quadro aggiornato delle procedure di infrazione pendenti in materia di acque reflue e un chiarimento sulla disciplina transitoria applicabile agli interventi realizzati in base al D.M. n. 185/2003, abrogato espressamente dall’art. 13, comma 1-ter, d.l. n. 200/2025 a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo regolamento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.