Divisione giudiziale: la sentenza che rimette in istruttoria per la vendita sconta il registro fisso (Cass. civ. Sez. V n. 2429 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza dell’autorità giudiziaria che si limita a escludere l’opportunità di differire la divisione e rimette in istruttoria per procedere alla vendita dell’immobile in comunione, senza definire in alcun modo il giudizio, è soggetta all’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, in quanto non determina alcun trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. (Rv. 678023-01)

Il Fatto

Nell’ambito di un giudizio per lo scioglimento della comunione su un’unità immobiliare a uso commerciale, indivisa e indivisibile in natura, il Tribunale di Forlì aveva pronunciato una sentenza parziale con cui rimetteva la causa in istruttoria per l’espletamento della procedura di vendita. I convenuti non si erano opposti alla divisione, ma avevano chiesto al giudice un differimento. L’Agenzia delle Entrate registrava la sentenza parziale applicando l’imposta proporzionale dell’1% sul valore presuntivo attribuito al bene e notificava ai condividenti, in solidarietà, distinti avvisi di liquidazione.

I contribuenti impugnavano gli avvisi con separati ricorsi, che venivano accolti in primo grado. La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna respingeva l’appello dell’Agenzia: la sentenza del Tribunale non era una pronuncia dichiarativa dello scioglimento della comunione, ma aveva una valenza sostanzialmente “cautelare”, con la conseguenza che andava tassata secondo l’art. 8, lettera d), della Tariffa, riservato agli atti dell’autorità giudiziaria “non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”, quindi in misura fissa.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 1111 c.c.: la sentenza parziale, pur non attribuendo diritti ai comunisti, si riferirebbe a un diritto reale a contenuto patrimoniale e sarebbe quindi soggetta all’aliquota proporzionale prevista per gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. Una contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte parte dal quadro normativo. L’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 assoggetta all’imposta di registro gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono “anche parzialmente” il giudizio, anche se impugnati o ancora impugnabili, salvo conguaglio all’esito definitivo della lite. L’art. 8 della Tariffa, che include espressamente gli atti adottati “in sede di scioglimento di comunioni”, gradua poi il prelievo: stesse imposte degli atti corrispondenti se l’atto trasferisce o costituisce diritti reali immobiliari (lettera a); aliquota dell’1% se implica “l’accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” (lettera c); misura fissa se non comporta trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (lettera d).

Applicando questi criteri, la Cassazione condivide la lettura della CTR. La sentenza non definitiva del Tribunale, diversamente dal precedente n. 26341 del 2021 invocato dall’Agenzia, non ha definito aspetti controversi fondamentali della divisione incidenti su posizioni di diritto soggettivo di sicuro contenuto patrimoniale. Si è pronunciata esclusivamente sull’opportunità o meno di differire la divisione e, escluso il differimento, ha disposto di procedere con lo scioglimento della comunione rimettendo la causa in istruttoria per la concreta vendita dell’immobile. Manca quindi qualsiasi accertamento di diritti a contenuto patrimoniale: l’ipotesi tariffaria corretta è quella della lettera d), con imposta fissa, come in concreto applicato dal giudice di merito.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate viene rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 4.305,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi e accessori. Non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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