Esclusione legittima per CFU extra curriculari conseguiti presso SSML non autorizzate (TAR Puglia n. 990 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le Scuole superiori per mediatori linguistici, in quanto istituti non universitari, sono abilitate a erogare esclusivamente i corsi di primo ciclo (triennale, equipollente alla classe L-12) e di secondo ciclo (biennale, equipollente alla classe LM-94) nei limiti del riconoscimento ministeriale. Tali disposizioni, di natura eccezionale, non consentono loro di attivare percorsi formativi ulteriori né di rilasciare crediti formativi universitari “extra curriculari” a soggetti terzi, essendo tale attività ontologicamente incompatibile con le finalità istituzionali. I crediti così conseguiti sono privi di valore legale e non possono essere utilizzati per integrare i requisiti di ammissione a un concorso pubblico, né la loro convalida in precedenti procedure può fondare un legittimo affidamento del candidato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, partecipava al concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato per le classi di concorso di discipline letterarie, dichiarando il possesso della laurea specialistica e l’abilitazione conseguita tramite l’acquisizione di 30 CFU, comprensivi di 12 CFU in Lingua e Letteratura Latina, conseguiti presso una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (SSML). Superate le prove scritte e orali, veniva esclusa dalla procedura con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale, che riteneva i 12 CFU “extra curriculari” e, quindi, privi di valore legale, in quanto erogati dalla SSML fuori dai piani di studio autorizzati dal Ministero.
La ricorrente impugnava l’esclusione e gli atti consequenziali, deducendo vizi di istruttoria e motivazione, la violazione del principio del favor partecipationis e del legittimo affidamento, avendo l’amministrazione convalidato il titolo in occasione di precedenti inserimenti in graduatorie per supplenze e nel concorso PNRR1.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente ripercorso il quadro normativo di riferimento, evidenziando che le SSML, ai sensi del d.M. n. 38/2002 e del d.M. n. 59/2018, possono rilasciare titoli equipollenti alle lauree universitarie della classe L-12 e LM-94, esclusivamente nell’ambito di corsi preventivamente autorizzati e accreditati dal Ministero. Tali norme, avendo natura eccezionale, sono di stretta interpretazione e non suscettibili di applicazione analogica, con la conseguenza che la scuola non può attivare, in via autonoma, percorsi ulteriori per il mero conseguimento di crediti formativi, né rilasciare attestazioni con valore legale al di fuori dei casi previsti.
Sulla base di tale principio, il Collegio ha ritenuto corretta l’operato dell’amministrazione. La ricorrente, infatti, non solo non aveva dimostrato che i crediti contestati rientrassero nel piano di studi autorizzato, ma non aveva nemmeno allegato di averli conseguiti in qualità di studentessa “interna” della SSML, condizione che solo in via residuale potrebbe consentire l’acquisizione di crediti “curriculari aggiuntivi”. Le certificazioni prodotte, relative al superamento del singolo esame, non risultavano pertanto sufficienti a radicare la validità del titolo.
La Corte ha escluso la violazione del legittimo affidamento e dei principi di favor partecipationis e meritocratico, non essendo ravvisabile alcun atto amministrativo idoneo a generare una posizione di vantaggio certa in capo alla ricorrente. In ogni caso, la tutela dell’affidamento non può giungere a consentire la partecipazione a una procedura concorsuale in difetto dei requisiti di ammissione stabiliti dal bando.
Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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