Riproposizione dell’istanza e termine annuale per l’azione avverso il silenzio (TAR Puglia n. 984 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. per la proposizione dell’azione avverso il silenzio-inadempimento non costituisce un termine di decadenza, bensì una presunzione legale assoluta circa la persistenza dell’interesse ad agire. La diffida a concludere il procedimento, notificata all’Amministrazione dopo la scadenza di detto termine, ove corredata di tutti gli elementi atti a identificare l’istanza, è atto idoneo a integrare la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 2, secondo periodo, cod. proc. amm., rendendo procedibile l’azione. Ne consegue che, perdurando l’inadempimento, l’Amministrazione è comunque tenuta a concludere il procedimento, in quanto l’obbligo di provvedere discende direttamente dalla presentazione dell’istanza ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006.
Il Fatto
Una società, attiva nel settore delle energie rinnovabili, presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza per il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale relativa a un impianto agrivoltaico della potenza di 21,594 MW, ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006. Nonostante la conclusione della fase di consultazione del pubblico e la trasmissione di documentazione integrativa, il procedimento non progrediva per la mancata adozione dei pareri di competenza da parte della Commissione tecnica P.n.r.r.-P.n.i.e.c. e del Ministero della Cultura.
A seguito dell’inutile invito a provvedere, la società diffidava formalmente l’Amministrazione. Rimasta senza riscontro, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna a concludere il procedimento. L’Amministrazione resistente eccepiva la tardività del ricorso, essendo stato proposto oltre il termine annuale dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di tardività, richiamando la natura del termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. Tale termine, secondo la giurisprudenza consolidata, non integra una decadenza, ma una presunzione legale assoluta circa la perdurante sussistenza dell’interesse ad agire, non essendo preclusa al privato la possibilità di riproporre l’istanza ove ne ricorrano i presupposti.
Il Collegio ha quindi qualificato la diffida inviata dalla società come nuova istanza di avvio del procedimento, in quanto atto idoneo a manifestare la persistente volontà di ottenere il provvedimento, corredato di tutti gli elementi identificativi dell’originaria domanda. Essendo l’inadempimento ancora perdurante al momento della proposizione del ricorso, l’azione è stata ritenuta procedibile.
Nel merito, il ricorso è stato accolto, evidenziando la perentorietà dei termini del procedimento di VIA sancita dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, che rinvia all’art. 2 l. n. 241/1990. Il TAR ha ribadito l’obbligo della Commissione tecnica di esprimersi nel termine di trenta giorni dalla conclusione della consultazione (e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione), nonché l’obbligo del Ministero di adottare il provvedimento finale nei successivi trenta giorni, previo concerto del Ministero della Cultura.
Nella fattispecie, i termini risultavano ampiamente superati. Il TAR ha inoltre valorizzato il favor legislativo per l’insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche alla luce della normativa eurounitaria. Ha conseguentemente ordinato alla Commissione tecnica e al Ministero di adottare gli atti di rispettiva competenza nel termine di novanta giorni dalla notifica della decisione, condannando l’Amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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