Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ed eccezioni di rito in gara d’appalto (TAR Puglia n. 973 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso l’aggiudicazione di una gara pubblica diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente dichiari espressamente la propria carenza di interesse alla decisione e la conseguente rinuncia alla presentazione di motivi aggiunti, in conformità al principio dispositivo. Non rileva, a tal fine, che la dichiarazione sia intervenuta dopo la costituzione delle controparti e le loro eccezioni preliminari di rito, atteso che la sopravvenuta carenza di interesse determina l’assorbimento di ogni questione, ivi incluse le eccezioni di inammissibilità per genericità delle censure e per carenza di interesse in capo al terzo classificato. La compensazione delle spese di lite può essere disposta quando sussistano i presupposti di legge, avuto riguardo al contegno processuale della parte ricorrente che abbia dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
Il costituendo RTI ricorrente, terzo classificato nella procedura di gara indetta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione della rete di distribuzione elettrica, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI primo graduato, e ha chiesto l’accertamento del proprio diritto all’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto ed il risarcimento in forma specifica.
Nel giudizio, il RTI controinteressato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per assenza di censure puntuali nei confronti del primo e secondo graduato e per genericità delle doglianze, mentre la stazione appaltante ha dedotto anche la carenza di interesse della ricorrente, terza classificata, in difetto di prova di resistenza. Con memoria del 20 luglio 2026, il RTI ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, rinunciando alla presentazione di motivi aggiunti, e il giorno successivo ha chiesto il passaggio in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha rilevato che, a seguito della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso introduttivo resa dalla difesa della società ricorrente, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha precisato di procedere in conformità alle espresse richieste di parte ricorrente, in omaggio al principio dispositivo, che governa l’iniziativa e la disponibilità della domanda giudiziale nel processo amministrativo.
La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni questione, ivi incluse le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti per genericità delle censure e per carenza di interesse del terzo classificato in difetto di prova di resistenza. Il Tribunale non ha, quindi, esaminato il merito della controversia né le eccezioni di rito, avendo ritenuto assorbente la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, con specifico riferimento al contegno processuale di parte ricorrente che ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse e ha chiesto il passaggio in decisione. Tale contegno ha giustificato la compensazione nonostante le istanze di condanna formulate dalle parti resistenti.
In dispositivo, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, ha compensato le spese tra le parti e ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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