Ottemperanza per la Carta del Docente: condanna dell’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2366 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce al docente precario il diritto alla Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, disapplicando la normativa che ne limita il beneficio ai soli docenti di ruolo, costituisce titolo esecutivo ottemperabile dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio economico. In caso di persistente inottemperanza, è legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, il quale potrà avvalersi anche dell’istituto del pagamento in conto sospeso per l’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lombardia ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 203/2024 del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della stessa a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, previa disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione all’adozione di ogni atto necessario.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva dato corso ad alcun adempimento, lasciando decorrere infruttuosamente anche il termine di centoventi giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente chiedeva pertanto la condanna dell’Amministrazione a eseguire la sentenza e la nomina di un commissario ad acta in via sostitutiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato che la sentenza era stata notificata al Ministero in data 17 agosto 2024 ed era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. Il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato il 20 marzo 2025 e il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 risultava ampiamente decorso senza che l’Amministrazione avesse provveduto.
Il TAR ha pertanto disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, il quale, a semplice richiesta della parte, porrà in essere tutti gli atti necessari entro i sessanta giorni successivi. Il commissario potrà avvalersi anche dell’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico.
Quanto alle spese, il Collegio ha accolto la domanda di condanna, liquidandole in misura ridotta, tenuto conto del carattere seriale della questione e del limitato impegno difensivo richiesto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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